L'articolo tratta dell'incandidabilità prevista, per due turni elettorali e per tutte le elezioni (politiche o amministrative), dall'art. 143 comma 11 D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti locali; il comma è stato introdotto dalla legge n. 94/2009), a carico degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Della norma viene ricostruita l'origine storica (a partire dai lavori parlamentari del 1991) e l'evoluzione, con particolare riferimento alle modifiche del D.L. 113/2018 (cd. decreto-sicurezza), che sembrano averne trasformato la natura, da preventiva, ad afflittiva, quindi sanzionatoria. Le conclusioni vanno nel senso della riforma dell'art. 143 del TUEL mediante l'abrogazione totale del comma 11.
La strana incandidabilità degli amministratori locali "per scioglimento" del consiglio comunale (e le ragioni della sua auspicabile abrogazione)
M. Magri
2022
Abstract
L'articolo tratta dell'incandidabilità prevista, per due turni elettorali e per tutte le elezioni (politiche o amministrative), dall'art. 143 comma 11 D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico sugli Enti locali; il comma è stato introdotto dalla legge n. 94/2009), a carico degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Della norma viene ricostruita l'origine storica (a partire dai lavori parlamentari del 1991) e l'evoluzione, con particolare riferimento alle modifiche del D.L. 113/2018 (cd. decreto-sicurezza), che sembrano averne trasformato la natura, da preventiva, ad afflittiva, quindi sanzionatoria. Le conclusioni vanno nel senso della riforma dell'art. 143 del TUEL mediante l'abrogazione totale del comma 11.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.