Il contributo si sofferma sul significato da attribuire alle due alternative qualifiche soggettive alle quali si riferisce l’art. 5 d.lgs. 231/2001 (apicali vs. subordinati), in relazione alla fitta rete di “garanti” della sicurezza predisposta dalla disciplina lavoristica (dal datore, al dirigente, al preposto, al lavoratore, etc.). Tale questione classificatoria è peraltro “complicata” da talune variabili, in parte peculiari del contesto della sicurezza del lavoro (esercizio di fatto; delega di funzioni; responsabilità di un’unità produttiva), capaci di imprimere un certo “dinamismo” all’accertamento della nozione di soggetto apicale, imponendo, così, una valutazione puntuale, da effettuare di volta in volta e in concreto.
Garanti della sicurezza del lavoro e loro qualificazione alternativa come apicali o subordinati in ambito 231
DONATO CASTRONUOVO
2021
Abstract
Il contributo si sofferma sul significato da attribuire alle due alternative qualifiche soggettive alle quali si riferisce l’art. 5 d.lgs. 231/2001 (apicali vs. subordinati), in relazione alla fitta rete di “garanti” della sicurezza predisposta dalla disciplina lavoristica (dal datore, al dirigente, al preposto, al lavoratore, etc.). Tale questione classificatoria è peraltro “complicata” da talune variabili, in parte peculiari del contesto della sicurezza del lavoro (esercizio di fatto; delega di funzioni; responsabilità di un’unità produttiva), capaci di imprimere un certo “dinamismo” all’accertamento della nozione di soggetto apicale, imponendo, così, una valutazione puntuale, da effettuare di volta in volta e in concreto.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.