La disabilità occupa storicamente un posto defilato e laterale nel discorso giuridico italiano: è oggetto di qualche commento, di alcune note giurisprudenziali, di pochi articoli, di testi rari, di convegni radi. Dopotutto, le sue anomalie, tanto familiari e così quotidiane, non hanno mai suscitato la fascinazione delle grandi aberrazioni e attorno alle sue istituzioni, per quanto complete e austere, non si è mai prodotta l’aura che ammanta gli altri sistemi d’internamento. Le manca, insomma, il clamore in cui fermenta il discorso della modernità. D’altronde, anche il diritto positivo non offre molte occasioni di fibrillazione. Per lo più, si limita a interventi di manutenzione o di restauro conservativo; con una certa insistenza, rimodula soglie, ridetermina gradi, ridefinisce percentuali. Istiga modesti piaceri contabili dell’apparato previdenziale e assistenziale che si esauriscono in un fremito tutto interno al corpo burocratico, in ossequio a un antico retaggio. In effetti, da tempo, la regolazione della disabilità è ampiamente delegata alla ragione amministrativa e alla polizia tributaria delle anime e dei corpi. La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’ordinamento italiano, nel 2009, avrebbe potuto trasformare lo statuto epistemologico della disabilità e ricollocarla nella tavola dei saperi giuridici.
Tensioni e controtensioni diagonali della disabilità. Un’introduzione
Maria Giulia Bernardini;
2021
Abstract
La disabilità occupa storicamente un posto defilato e laterale nel discorso giuridico italiano: è oggetto di qualche commento, di alcune note giurisprudenziali, di pochi articoli, di testi rari, di convegni radi. Dopotutto, le sue anomalie, tanto familiari e così quotidiane, non hanno mai suscitato la fascinazione delle grandi aberrazioni e attorno alle sue istituzioni, per quanto complete e austere, non si è mai prodotta l’aura che ammanta gli altri sistemi d’internamento. Le manca, insomma, il clamore in cui fermenta il discorso della modernità. D’altronde, anche il diritto positivo non offre molte occasioni di fibrillazione. Per lo più, si limita a interventi di manutenzione o di restauro conservativo; con una certa insistenza, rimodula soglie, ridetermina gradi, ridefinisce percentuali. Istiga modesti piaceri contabili dell’apparato previdenziale e assistenziale che si esauriscono in un fremito tutto interno al corpo burocratico, in ossequio a un antico retaggio. In effetti, da tempo, la regolazione della disabilità è ampiamente delegata alla ragione amministrativa e alla polizia tributaria delle anime e dei corpi. La ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità da parte dell’ordinamento italiano, nel 2009, avrebbe potuto trasformare lo statuto epistemologico della disabilità e ricollocarla nella tavola dei saperi giuridici.File | Dimensione | Formato | |
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