I contributi dottrinali degli ultimi anni in tema di “trasporto pubblico non di linea” hanno riguardato soprattutto i profili relativi all’accesso al mercato degli operatori non professionisti (es. UberPop). Le modifiche alla legge quadro di settore, n. 21/1992, introdotte dal d.l. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2020, hanno offerto l’occasione per ri-focalizzare l’attenzione sulla disciplina dell’attività degli operatori tradizionali del settore (taxi e NCC). Infatti, in continuità con l’impostazione di fondo della legge quadro, il legislatore nel 2019 ha principalmente inteso rafforzare tanto la “territorialità” del servizio NCC quanto la sua separazione con quello dei taxi. Nonostante le censure rivolte in ordine ad alcune modalità legislative adottate (ritenute irragionevoli e non proporzionate), tale scelta – e la limitazione della libertà di iniziativa economica che questa presuppone – è stata sostanzialmente avallata dalla Corte Costituzionale. Si tratta di un aspetto centrale, ritenuto quindi meritevole di ulteriori considerazioni, cui ha fatto seguito una riflessione conclusiva sui futuri equilibri del settore in questione.
La disciplina del trasporto pubblico non di linea alla luce della sentenza n. 56/2020 della Corte costituzionale
Edoardo Caruso
Primo
2020
Abstract
I contributi dottrinali degli ultimi anni in tema di “trasporto pubblico non di linea” hanno riguardato soprattutto i profili relativi all’accesso al mercato degli operatori non professionisti (es. UberPop). Le modifiche alla legge quadro di settore, n. 21/1992, introdotte dal d.l. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019, e la sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 2020, hanno offerto l’occasione per ri-focalizzare l’attenzione sulla disciplina dell’attività degli operatori tradizionali del settore (taxi e NCC). Infatti, in continuità con l’impostazione di fondo della legge quadro, il legislatore nel 2019 ha principalmente inteso rafforzare tanto la “territorialità” del servizio NCC quanto la sua separazione con quello dei taxi. Nonostante le censure rivolte in ordine ad alcune modalità legislative adottate (ritenute irragionevoli e non proporzionate), tale scelta – e la limitazione della libertà di iniziativa economica che questa presuppone – è stata sostanzialmente avallata dalla Corte Costituzionale. Si tratta di un aspetto centrale, ritenuto quindi meritevole di ulteriori considerazioni, cui ha fatto seguito una riflessione conclusiva sui futuri equilibri del settore in questione.File | Dimensione | Formato | |
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