Dopo aver ricostruito il complesso quadro socio-normativo disegnato negli anni a sostegno delle famiglie più vulnerabili dal punto di vista economico e sociale e aver ripercorso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ispirata alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, in tema di protezione dei legami familiari, il contributo analizza la legge 29 luglio 2020, n. 107, che ha istituito una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Particolare attenzione viene dedicata all’art. 9 che introduce un nuovo comma 3 bis all’interno dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983, n. 184 (legge adozione), prevedendo nel caso di allontanamento del minore dalla propria famiglia e di affidamento ad una comunità di tipo familiare l’obbligo per il giudice di indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza del figlio nel nucleo familiare e i motivi per i quali non è possibile procedere ad un affido ad una famiglia. Questa previsione costituisce un passo in avanti per dare concretezza al diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia e per rendere in quadro giuridico italiano adeguato a garantire il rispetto degli obblighi positivi che derivano dall’art. 8 della CEDU.
Famiglie vulnerabili e allontanamento dei bambini. Note a margine della l. 29 luglio 2020, n. 107, in attesa di una riforma necessaria
Arianna Thiene
2021
Abstract
Dopo aver ricostruito il complesso quadro socio-normativo disegnato negli anni a sostegno delle famiglie più vulnerabili dal punto di vista economico e sociale e aver ripercorso la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, ispirata alla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, in tema di protezione dei legami familiari, il contributo analizza la legge 29 luglio 2020, n. 107, che ha istituito una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. Particolare attenzione viene dedicata all’art. 9 che introduce un nuovo comma 3 bis all’interno dell’art. 2 della l. 4 maggio 1983, n. 184 (legge adozione), prevedendo nel caso di allontanamento del minore dalla propria famiglia e di affidamento ad una comunità di tipo familiare l’obbligo per il giudice di indicare espressamente le ragioni per le quali non si ritiene possibile la permanenza del figlio nel nucleo familiare e i motivi per i quali non è possibile procedere ad un affido ad una famiglia. Questa previsione costituisce un passo in avanti per dare concretezza al diritto dei bambini di crescere nella propria famiglia e per rendere in quadro giuridico italiano adeguato a garantire il rispetto degli obblighi positivi che derivano dall’art. 8 della CEDU.File | Dimensione | Formato | |
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