Nel capitolo, si sono indicate le ragioni che, sul piano giuridico, inducono, alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 9, commi 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, a qualificare in senso pubblicistico i poteri di nomina e di revoca ex art. 2449, commi 1 e 2 c.c. Si è, in particolare, evidenziato, come sia stato configurato dalla normativa del 2016 un rapporto di presupposizione tra l’atto della p.a. di nomina o di revoca e il susseguente atto societario e come detti atti delle amministrazioni siano ascrivibili alla categoria degli atti “prodromici” a regime amministrativo. Inoltre, si è rilevato come, con riguardo alle controversie attinenti alle ipotesi di revoca in via diretta di amministratori, sia configurabile un riparto di giurisdizione ed è stato approfondito il sindacato svolto, rispettivamente dal g.a. e dal g.o. Si sono poi illustrate le ragioni che, sul piano dell'analisi giuridica, inducono a ritenere non condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo ai casi di revoca, ex art. 50, commi 7 e 8, d.lgs. n. 267/2000, delinea una nuova ipotesi di spoil system ogni qual volta si proceda al rinnovo degli organi di governo dell’ente locale, Infine, si è affrontato il tema della c.d. prorogatio degli organi di amministrazione e di controllo di società in house, ex art. 11, comma 15, d.lgs. n. 175/2016, rilevando come la normativa in tema di prorogatio debba ritenersi applicabile non soltanto alle società in house, ma anche a quelle in controllo pubblico, purché nelle stesse la partecipazione pubblica risulti maggioritaria.
Nomina, revoca e prorogatio degli amministratori
Maltoni Andrea
2020
Abstract
Nel capitolo, si sono indicate le ragioni che, sul piano giuridico, inducono, alla luce della nuova disciplina contenuta nell’art. 9, commi 7 e 8 d.lgs. n. 175/2016, a qualificare in senso pubblicistico i poteri di nomina e di revoca ex art. 2449, commi 1 e 2 c.c. Si è, in particolare, evidenziato, come sia stato configurato dalla normativa del 2016 un rapporto di presupposizione tra l’atto della p.a. di nomina o di revoca e il susseguente atto societario e come detti atti delle amministrazioni siano ascrivibili alla categoria degli atti “prodromici” a regime amministrativo. Inoltre, si è rilevato come, con riguardo alle controversie attinenti alle ipotesi di revoca in via diretta di amministratori, sia configurabile un riparto di giurisdizione ed è stato approfondito il sindacato svolto, rispettivamente dal g.a. e dal g.o. Si sono poi illustrate le ragioni che, sul piano dell'analisi giuridica, inducono a ritenere non condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che, con riguardo ai casi di revoca, ex art. 50, commi 7 e 8, d.lgs. n. 267/2000, delinea una nuova ipotesi di spoil system ogni qual volta si proceda al rinnovo degli organi di governo dell’ente locale, Infine, si è affrontato il tema della c.d. prorogatio degli organi di amministrazione e di controllo di società in house, ex art. 11, comma 15, d.lgs. n. 175/2016, rilevando come la normativa in tema di prorogatio debba ritenersi applicabile non soltanto alle società in house, ma anche a quelle in controllo pubblico, purché nelle stesse la partecipazione pubblica risulti maggioritaria.File | Dimensione | Formato | |
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