Nel capitolo si è esaminata la disciplina di matrice giurisprudenziale e quella successiva contenuta nelle direttive europee del 2014. E' stata successivamente analizzata la disciplina nazionale, raffrontando, in particolare, quella contenuta nel d.lgs. n. 5072016 e quella di cui al d.lgs. n. 175/2016. E' stata poi affrontata la questione attinente alla possibilità, per le società in house, di svolgere anche attività ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento in via diretta da parte degli enti controllanti e ai limiti posti allo svolgimento di dette attività. Si è poi affrontato il tema della attività c.d. strumentali e della deroga al divieto, stabilito dall’art. 4, comma 5 TUSPP, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, individuata con riguardo alle società holding. Si sono altresì indicate le ragioni che inducono a ritenere che le società holding non possono svolgere attività ulteriori. Un'altra questione affrontata è quella dello svolgimento di attività di produzione/gestione di SIEG extra meonia da parte di società in house. Infine, si sono evidenziate le ragioni che inducono a ritenere che l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, laddove detta una disciplina che consente una sanatoria degli affidamenti in house - nei casi in cui non sia stato rispettato il requisito che impone che l'80 % dell'attività sia svolta a favore dell'ente o degli enti controllanti - presenta profili di dubbia compatibilità col diritto euro-unitario, nonché presta il fianco a possibili rilievi di incostituzionalità.

L’attività svolta in via prevalente a favore dell’ente o degli enti controllanti

Maltoni Andrea
2020

Abstract

Nel capitolo si è esaminata la disciplina di matrice giurisprudenziale e quella successiva contenuta nelle direttive europee del 2014. E' stata successivamente analizzata la disciplina nazionale, raffrontando, in particolare, quella contenuta nel d.lgs. n. 5072016 e quella di cui al d.lgs. n. 175/2016. E' stata poi affrontata la questione attinente alla possibilità, per le società in house, di svolgere anche attività ulteriori rispetto a quelle oggetto di affidamento in via diretta da parte degli enti controllanti e ai limiti posti allo svolgimento di dette attività. Si è poi affrontato il tema della attività c.d. strumentali e della deroga al divieto, stabilito dall’art. 4, comma 5 TUSPP, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società, individuata con riguardo alle società holding. Si sono altresì indicate le ragioni che inducono a ritenere che le società holding non possono svolgere attività ulteriori. Un'altra questione affrontata è quella dello svolgimento di attività di produzione/gestione di SIEG extra meonia da parte di società in house. Infine, si sono evidenziate le ragioni che inducono a ritenere che l'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, laddove detta una disciplina che consente una sanatoria degli affidamenti in house - nei casi in cui non sia stato rispettato il requisito che impone che l'80 % dell'attività sia svolta a favore dell'ente o degli enti controllanti - presenta profili di dubbia compatibilità col diritto euro-unitario, nonché presta il fianco a possibili rilievi di incostituzionalità.
2020
978-88-9391-803-9
in house, attività svolta in via prevalente, società holding, sanatoria
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