Fino alla presente riforma della Pac, il perseguimento di finalità ambientali passava principalmente attraverso i finanziamenti dei Psr, mentre, ell’ambito del primo pilastro (pagamenti diretti, PD), la condizionalità assicurava il rispetto di regole ambientali minime. Con il Regolamento (UE) 1307/2013, la Pac 2014-2020 ha esteso gli obblighi di natura ambientale a tutte le aziende che ricevono PD. Infatti, il nuovo PD aziendale è costituito da varie componenti, tra cui “pagamento base” (58%) e “greening” (o inverdimento) (30%) sono maggioritarie. Il pagamento base è calcolato su base “regionalizzata” tenendo conto dei pagamenti storici, secondo un meccanismo di convergenza parziale verso il valore medio nazionale dei titoli (circa 179 euro all’ettaro (Frascarelli, 2014)). Il greening prevede il contemporaneo rispetto di tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente sulla superficie a seminativo, ossia diversificare le colture, mantenere i prati permanenti esistenti ed avere aree di interesse ecologico. La diversificazione colturale si applica ad aziende con più di dieci ettari a seminativo; in particolare, fino a 30 ettari sono richieste due colture diverse, tre oltre quella soglia. Per quanto riguarda la seconda condizione, in base al Regolamento, gli Stati membri assicurano che il rapporto tra gli ettari investiti a prato permanente nel 2012 (più quelli dichiarati dagli agricoltori investiti dall’obbligo del greening nel 2015 e non dichiarati nel 2012) e quelli dichiarati come superficie agricola totale nel 2015 non diminuisca più del 5%. Infine, le aree di interesse ecologico sono obbligatorie per aziende con oltre 15 ettari a seminativo; in particolare, tali aree devono occupare almeno il 5% della superficie a seminativo. Le superfici agricole investite a colture permanenti o certificate biologiche sono esentate dall’obbligo di inverdimento. Inoltre, il Regolamento prevede un’ampia lista di pratiche equivalenti alla diversificazione colturale ed alle aree di interesse ecologico, le più rilevanti delle quali consistono nel lasciare a riposo almeno il 75% della superficie a seminativo ammissibile oppure dedicarlo a colture sommerse, prato permanente, erba o altre colture erbacee da foraggio. Il 25% residuo non deve eccedere i 30 ettari. Il mancato rispetto del greening comporterà la perdita della componente d’inverdimento (2016) e graduali decurtazioni del PD, fino ad un massimo del 25% (dal 2018) (Regolamento (UE) 1306/2013). Data la variabilità agricola inter- ed intra-nazionale (ad esempio tra le province italiane), l’applicazione delle nuove regole a livello comunitario comporterà costi differenziati ed avrà diversa efficacia negli stati membri. Infatti, alcuni Autori sottolineano l’importanza di mettere a punto norme ad hoc e non generiche per l’UE. D’altro canto, la crescente domanda di trasparenza della spesa pubblica e le pressioni per la riduzione delle risorse da destinare all’agricoltura richiedono maggiore efficienza nel disegno delle politiche comunitarie. In fase di approvazione del disegno definitivo della nuova Pac, sono state pubblicate molte valutazioni sul probabile impatto della riforma. Ad esempio, Hart and Little (2012), Matthews (2013, 2014) e Hauck et al. (2014) hanno analizzato l’adeguatezza di strumenti di politica alternativi a quelli proposti, mentre Schulz et al. (2014) si sono concentrati sulle preferenze degli agricoltori tedeschi in merito a diversi progetti di greening. Più recentemente, Lizin et al. (2015) hanno valutato i costi subiti dagli agricoltori per le restrizioni sulla scelta dell’uso del suolo introdotte dalla nuova Pac, determinando la loro disponibilità a pagare per l’acquisto di terreni agricoli affetti od esenti da tali obblighi di legge. Tuttavia, nessuno studio confronta meccanismi alternativi di greening con la possibilità, per gli agricoltori, di rinunciare alla componente d’inverdimento del PD. Quest’ultima opzione consente di valutare la sola convenienza per le aziende agricole ad adottare le pratiche previste dal greening, considerando contemporaneamente la diversa incidenza del relativo pagamento dovuta al meccanismo di convergenza parziale. Difatti, aziende appartenenti alla stessa classe di ampiezza possono ricevere pagamenti significativamente diversi pur dovendo attenersi alle stesse prescrizioni. In questo quadro, il presente lavoro è stato realizzato con l’obiettivo di compiere un’analisi costi efficacia del greening e di diverse combinazioni di pagamento di base, al fine di isolare il contributo addizionale della sola misura alle creazione di aree ad alto valore naturalistico.
PAC 2014-2020: analisi dell'efficienza di disegni alternativi del greening in provincia di Grosseto
BARTOLINI, FABIO;
2015
Abstract
Fino alla presente riforma della Pac, il perseguimento di finalità ambientali passava principalmente attraverso i finanziamenti dei Psr, mentre, ell’ambito del primo pilastro (pagamenti diretti, PD), la condizionalità assicurava il rispetto di regole ambientali minime. Con il Regolamento (UE) 1307/2013, la Pac 2014-2020 ha esteso gli obblighi di natura ambientale a tutte le aziende che ricevono PD. Infatti, il nuovo PD aziendale è costituito da varie componenti, tra cui “pagamento base” (58%) e “greening” (o inverdimento) (30%) sono maggioritarie. Il pagamento base è calcolato su base “regionalizzata” tenendo conto dei pagamenti storici, secondo un meccanismo di convergenza parziale verso il valore medio nazionale dei titoli (circa 179 euro all’ettaro (Frascarelli, 2014)). Il greening prevede il contemporaneo rispetto di tre pratiche benefiche per il clima e l’ambiente sulla superficie a seminativo, ossia diversificare le colture, mantenere i prati permanenti esistenti ed avere aree di interesse ecologico. La diversificazione colturale si applica ad aziende con più di dieci ettari a seminativo; in particolare, fino a 30 ettari sono richieste due colture diverse, tre oltre quella soglia. Per quanto riguarda la seconda condizione, in base al Regolamento, gli Stati membri assicurano che il rapporto tra gli ettari investiti a prato permanente nel 2012 (più quelli dichiarati dagli agricoltori investiti dall’obbligo del greening nel 2015 e non dichiarati nel 2012) e quelli dichiarati come superficie agricola totale nel 2015 non diminuisca più del 5%. Infine, le aree di interesse ecologico sono obbligatorie per aziende con oltre 15 ettari a seminativo; in particolare, tali aree devono occupare almeno il 5% della superficie a seminativo. Le superfici agricole investite a colture permanenti o certificate biologiche sono esentate dall’obbligo di inverdimento. Inoltre, il Regolamento prevede un’ampia lista di pratiche equivalenti alla diversificazione colturale ed alle aree di interesse ecologico, le più rilevanti delle quali consistono nel lasciare a riposo almeno il 75% della superficie a seminativo ammissibile oppure dedicarlo a colture sommerse, prato permanente, erba o altre colture erbacee da foraggio. Il 25% residuo non deve eccedere i 30 ettari. Il mancato rispetto del greening comporterà la perdita della componente d’inverdimento (2016) e graduali decurtazioni del PD, fino ad un massimo del 25% (dal 2018) (Regolamento (UE) 1306/2013). Data la variabilità agricola inter- ed intra-nazionale (ad esempio tra le province italiane), l’applicazione delle nuove regole a livello comunitario comporterà costi differenziati ed avrà diversa efficacia negli stati membri. Infatti, alcuni Autori sottolineano l’importanza di mettere a punto norme ad hoc e non generiche per l’UE. D’altro canto, la crescente domanda di trasparenza della spesa pubblica e le pressioni per la riduzione delle risorse da destinare all’agricoltura richiedono maggiore efficienza nel disegno delle politiche comunitarie. In fase di approvazione del disegno definitivo della nuova Pac, sono state pubblicate molte valutazioni sul probabile impatto della riforma. Ad esempio, Hart and Little (2012), Matthews (2013, 2014) e Hauck et al. (2014) hanno analizzato l’adeguatezza di strumenti di politica alternativi a quelli proposti, mentre Schulz et al. (2014) si sono concentrati sulle preferenze degli agricoltori tedeschi in merito a diversi progetti di greening. Più recentemente, Lizin et al. (2015) hanno valutato i costi subiti dagli agricoltori per le restrizioni sulla scelta dell’uso del suolo introdotte dalla nuova Pac, determinando la loro disponibilità a pagare per l’acquisto di terreni agricoli affetti od esenti da tali obblighi di legge. Tuttavia, nessuno studio confronta meccanismi alternativi di greening con la possibilità, per gli agricoltori, di rinunciare alla componente d’inverdimento del PD. Quest’ultima opzione consente di valutare la sola convenienza per le aziende agricole ad adottare le pratiche previste dal greening, considerando contemporaneamente la diversa incidenza del relativo pagamento dovuta al meccanismo di convergenza parziale. Difatti, aziende appartenenti alla stessa classe di ampiezza possono ricevere pagamenti significativamente diversi pur dovendo attenersi alle stesse prescrizioni. In questo quadro, il presente lavoro è stato realizzato con l’obiettivo di compiere un’analisi costi efficacia del greening e di diverse combinazioni di pagamento di base, al fine di isolare il contributo addizionale della sola misura alle creazione di aree ad alto valore naturalistico.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.