Il contributo illustra nel dettaglio l'oggetto e le modalità di svolgimento del Seminario svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara il 25 settembre 2020. Secondo la tradizione dei Seminari di "Amicus curiae", entro i quali si colloca l'iniziativa in discorso, è stata presa in esame una quaestio di legittimità ancora pendente davanti alla Corte costituzionale, mettendone in luce i profili problematici. Nel caso, secondo la rimettente Sez. I penale della Corte di Cassazione (ord. 3-18 giugno 2020, Pres. Mazzei, est. Santalucia) le norme sottoposte all’attenzione della Consulta – e discusse nel Seminario preventivo – sarebbero infatti illegittime anche perché al condannato all’ergastolo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, e che non si sia prestato a collaborare con la giustizia, viene altresì preclusa la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. La norma configurerebbe dunque un penalizzante automatismo che scatta del tutto a prescindere dai motivi che inducono il condannato al silenzio e dal suo, magari proficuo, percorso di rieducazione.

Prefazione [Prefazione [Il file e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale]

PAOLO VERONESI
2020

Abstract

Il contributo illustra nel dettaglio l'oggetto e le modalità di svolgimento del Seminario svoltosi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Ferrara il 25 settembre 2020. Secondo la tradizione dei Seminari di "Amicus curiae", entro i quali si colloca l'iniziativa in discorso, è stata presa in esame una quaestio di legittimità ancora pendente davanti alla Corte costituzionale, mettendone in luce i profili problematici. Nel caso, secondo la rimettente Sez. I penale della Corte di Cassazione (ord. 3-18 giugno 2020, Pres. Mazzei, est. Santalucia) le norme sottoposte all’attenzione della Consulta – e discusse nel Seminario preventivo – sarebbero infatti illegittime anche perché al condannato all’ergastolo per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, e che non si sia prestato a collaborare con la giustizia, viene altresì preclusa la possibilità di accedere alla liberazione condizionale. La norma configurerebbe dunque un penalizzante automatismo che scatta del tutto a prescindere dai motivi che inducono il condannato al silenzio e dal suo, magari proficuo, percorso di rieducazione.
2020
Ergastolo ostativo - Liberazione condizionale - Rieducazione della pena - Corte costituzionale
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