In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non e` suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis cod. proc. civ., trattandosi di un ‘‘potere funzione’’ che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter cod. proc. civ., e` destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.
Il dovere di visita del genitore, secondo la Corte, non è coercibile
Alessandro Nascosi
2020
Abstract
In tema di rapporti con la prole minore, il diritto dovere di visita del genitore non collocatario non e` suscettibile di coercizione, neppure nelle forme indirette previste dall’art. 614 bis cod. proc. civ., trattandosi di un ‘‘potere funzione’’ che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter cod. proc. civ., e` destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all’interesse superiore del minore.File in questo prodotto:
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