Il contrasto all’emergenza pandemica solleva questioni riguardanti anche il diritto penale, benché, al momento, in maniera marginale. I dubbi più scottanti per il giurista si addensano, tuttavia, sulle misure restrittive di diritti e libertà fondamentali; mentre, dopo l’iniziale ricorso generalizzato alla sanzione penale mediante rinvio all’art. 650 c.p., l’approccio sanzionatorio attuale pare opportunamente scandito secondo una progressione scalare che, sul piano strettamente penalistico, prevede una sola fattispecie “speciale” (la contravvenzione di violazione della quarantena per i soggetti positivi), lasciando spazio per il resto, in teoria, ai comuni delitti contro l’incolumità pubblica o contro la vita e l’integrità fisica. Benché il rischio pandemico legato al Sars-Cov-2 sia caratterizzato da elementi tipici del principio di precauzione (parziale incertezza scientifica e provvisorietà delle misure), l’attuale risposta penale sembra correttamente attestarsi piuttosto sul terreno della prevenzione. Ciò non toglie che la futura gestione giudiziaria della crisi dovrà essere oggetto di sorvegliata attenzione, anche per evitare inammissibili piegature in senso precauzionale delle categorie dell’imputazione (causalità e colpa) di eventi dannosi o pericolosi (morte, lesioni, epidemia).
I limiti sostanziali del potere punitivo nell’emergenza pandemica: modelli causali vs. modelli precauzionali
Donato Castronuovo
2020
Abstract
Il contrasto all’emergenza pandemica solleva questioni riguardanti anche il diritto penale, benché, al momento, in maniera marginale. I dubbi più scottanti per il giurista si addensano, tuttavia, sulle misure restrittive di diritti e libertà fondamentali; mentre, dopo l’iniziale ricorso generalizzato alla sanzione penale mediante rinvio all’art. 650 c.p., l’approccio sanzionatorio attuale pare opportunamente scandito secondo una progressione scalare che, sul piano strettamente penalistico, prevede una sola fattispecie “speciale” (la contravvenzione di violazione della quarantena per i soggetti positivi), lasciando spazio per il resto, in teoria, ai comuni delitti contro l’incolumità pubblica o contro la vita e l’integrità fisica. Benché il rischio pandemico legato al Sars-Cov-2 sia caratterizzato da elementi tipici del principio di precauzione (parziale incertezza scientifica e provvisorietà delle misure), l’attuale risposta penale sembra correttamente attestarsi piuttosto sul terreno della prevenzione. Ciò non toglie che la futura gestione giudiziaria della crisi dovrà essere oggetto di sorvegliata attenzione, anche per evitare inammissibili piegature in senso precauzionale delle categorie dell’imputazione (causalità e colpa) di eventi dannosi o pericolosi (morte, lesioni, epidemia).File | Dimensione | Formato | |
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