Con la sentenza n. 65 del 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti della disciplina della Regione Sardegna in tema di gestione del servizio idrico integrato (SII) tramite affidamento in house. Per una miglior analisi della questione controversa, riguardante l’effettiva sussistenza della condizione del c.d. controllo analogo, si è ritenuto opportuno inquadrare, in via preliminare, l’istituto dell’in house providing (origine, elementi costitutivi , ratio ed esigenze cui ha dato risposta, etc.); nel far ciò si è cercato di far emergere alcune differenze di approccio tra l’ordinamento sovranazionale e quello nazionale ove si è talvolta proceduto a letture “domestiche” o “addomesticate” del diritto comunitario (facendo dire ai giudici europei, che hanno forgiato e sviluppato l’istituto, molto di più di quanto essi non abbiano effettivamente sostenuto). È forse anche a causa di tale approccio che, a livello nazionale, non sono sempre state colte appieno le implicazioni (anche sistemiche) dell’evoluzione, in termini di maggiore flessibilità, che ha caratterizzato la nozione di controllo analogo, soprattutto a partire dall’apertura al suo esercizio congiunto. All’analisi di tali vicende fanno da cornice la ricostruzione delle principali caratteristiche del SII, e soprattutto delle modalità di gestione del servizio con riguardo alle quali emerge, rispetto ad altri settori, una maggior “apertura” a forme di gestione pubblicistica. L’indagine svolta mette in luce i limiti di molte delle censure statali, rendendo (più) agevole aderire alla decisione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale , la quale trova ulteriore conferma nelle considerazioni svolte nel paragrafo conclusivo del presente contributo, a partire dal principio di libera amministrazione e dalla convinzione di un’affinità funzionale tra l’in house frazionato e la cooperazione orizzontale pubblico-pubblico, entrambi inquadrabili, allo stato attuale, come strumenti di public-public partnership.
Principio di libera amministrazione, in house providing e cooperazione fra amministrazioni. Brevi riflessioni a partire da Corte cost. n. 65 del 2019 sul sistema idrico integrato della Regione Sardegna
Edoardo Caruso
2019
Abstract
Con la sentenza n. 65 del 2019, la Corte Costituzionale ha ritenuto infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Governo nei confronti della disciplina della Regione Sardegna in tema di gestione del servizio idrico integrato (SII) tramite affidamento in house. Per una miglior analisi della questione controversa, riguardante l’effettiva sussistenza della condizione del c.d. controllo analogo, si è ritenuto opportuno inquadrare, in via preliminare, l’istituto dell’in house providing (origine, elementi costitutivi , ratio ed esigenze cui ha dato risposta, etc.); nel far ciò si è cercato di far emergere alcune differenze di approccio tra l’ordinamento sovranazionale e quello nazionale ove si è talvolta proceduto a letture “domestiche” o “addomesticate” del diritto comunitario (facendo dire ai giudici europei, che hanno forgiato e sviluppato l’istituto, molto di più di quanto essi non abbiano effettivamente sostenuto). È forse anche a causa di tale approccio che, a livello nazionale, non sono sempre state colte appieno le implicazioni (anche sistemiche) dell’evoluzione, in termini di maggiore flessibilità, che ha caratterizzato la nozione di controllo analogo, soprattutto a partire dall’apertura al suo esercizio congiunto. All’analisi di tali vicende fanno da cornice la ricostruzione delle principali caratteristiche del SII, e soprattutto delle modalità di gestione del servizio con riguardo alle quali emerge, rispetto ad altri settori, una maggior “apertura” a forme di gestione pubblicistica. L’indagine svolta mette in luce i limiti di molte delle censure statali, rendendo (più) agevole aderire alla decisione di infondatezza della questione di legittimità costituzionale adottata dalla Corte costituzionale , la quale trova ulteriore conferma nelle considerazioni svolte nel paragrafo conclusivo del presente contributo, a partire dal principio di libera amministrazione e dalla convinzione di un’affinità funzionale tra l’in house frazionato e la cooperazione orizzontale pubblico-pubblico, entrambi inquadrabili, allo stato attuale, come strumenti di public-public partnership.File | Dimensione | Formato | |
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