Il lavoro evidenzia una imperfetta ed equivoca attuazione della norma della direttiva europea relativa all’estensione dell’uso del marchio a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Illustra che nell’intenzione del legislatore europeo gli usi intesi dal legislatore italiano come non distintivi ri-comprendono le ipotesi di usi referenziali, in quanto tali non esclusi dalla tutela del marchio, indipendentemente dalla notorietà. La strumentalità dell’uso refe-renziale alla trasmissione di informazioni al pubblico implica la necessità di va-lutare la contraffazione sulla base di un giudizio comparativo di interessi: e cioè da un lato l’interesse del titolare del marchio (indipendentemente dalla no-torietà) alla tutela della funzione non soltanto distintiva, ma anche pubblicitaria e comunicativa del segno; dall’altro l’interesse del pubblico a ricevere in-formazioni. Fra queste informazioni, particolare rilievo assume il confronto istituito in pubblicità comparative, che tuttavia legittima l’utilizzazione del marchio altrui (indipendentemente dalla notorietà) solo se ed in quanto il confronto abbia un contenuto informativo, nel rispetto delle norme della direttiva in materia pubblicitaria. Il lavoro conclude che in questo contesto merita di venire ripensata e tendenzialmente superata la tradizionale distinzione della categoria dei marchi ordinari e rispettivamente notori.
Usi non distintivi, usi referenziali e funzioni del marchio
Sarti, D.Primo
2019
Abstract
Il lavoro evidenzia una imperfetta ed equivoca attuazione della norma della direttiva europea relativa all’estensione dell’uso del marchio a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Illustra che nell’intenzione del legislatore europeo gli usi intesi dal legislatore italiano come non distintivi ri-comprendono le ipotesi di usi referenziali, in quanto tali non esclusi dalla tutela del marchio, indipendentemente dalla notorietà. La strumentalità dell’uso refe-renziale alla trasmissione di informazioni al pubblico implica la necessità di va-lutare la contraffazione sulla base di un giudizio comparativo di interessi: e cioè da un lato l’interesse del titolare del marchio (indipendentemente dalla no-torietà) alla tutela della funzione non soltanto distintiva, ma anche pubblicitaria e comunicativa del segno; dall’altro l’interesse del pubblico a ricevere in-formazioni. Fra queste informazioni, particolare rilievo assume il confronto istituito in pubblicità comparative, che tuttavia legittima l’utilizzazione del marchio altrui (indipendentemente dalla notorietà) solo se ed in quanto il confronto abbia un contenuto informativo, nel rispetto delle norme della direttiva in materia pubblicitaria. Il lavoro conclude che in questo contesto merita di venire ripensata e tendenzialmente superata la tradizionale distinzione della categoria dei marchi ordinari e rispettivamente notori.File | Dimensione | Formato | |
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