I. Il rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro mediante estensione della responsabilità punitiva dell’ente collettivo in casi di eventi lesivi. Cenni comparativi – II. L’introduzione nel “catalogo 231” dei delitti colposi di omicidio e lesioni – III. Le diverse fattispecie di illecito e le rispettive sanzioni – IV. Dubbi di legittimità costituzionale e catalogo dei principali problemi interpretativi. – V. I soggetti autori del delitto presupposto e la loro necessaria classificazione alternativa come apicali o subordinati. – VI. La compatibilità tra reati colposi e dolosi e criterio oggettivo di imputazione della responsabilità all’ente collettivo: interesse e vantaggio. – VII. Reati colposi e nozione di profitto. – VIII. Reati colposi e nozione di elusione fraudolenta. – IX. Dalla colpa (organizzativa) della persona fisica a quella della persona giuridica (rinvio).
Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
DONATO CASTRONUOVO
2019
Abstract
I. Il rafforzamento della tutela della sicurezza del lavoro mediante estensione della responsabilità punitiva dell’ente collettivo in casi di eventi lesivi. Cenni comparativi – II. L’introduzione nel “catalogo 231” dei delitti colposi di omicidio e lesioni – III. Le diverse fattispecie di illecito e le rispettive sanzioni – IV. Dubbi di legittimità costituzionale e catalogo dei principali problemi interpretativi. – V. I soggetti autori del delitto presupposto e la loro necessaria classificazione alternativa come apicali o subordinati. – VI. La compatibilità tra reati colposi e dolosi e criterio oggettivo di imputazione della responsabilità all’ente collettivo: interesse e vantaggio. – VII. Reati colposi e nozione di profitto. – VIII. Reati colposi e nozione di elusione fraudolenta. – IX. Dalla colpa (organizzativa) della persona fisica a quella della persona giuridica (rinvio).I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.