La Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 riporta la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, ANAC) ha determinato l’ammontare e le modalità di pagamento delle contribuzioni che privati, stazioni appaltanti e SOA sono tenuti a versare a favore della stessa per l’anno 2017. L’art. 6 di tale provvedimento afferma che lo stesso è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. La sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta quasi due mesi dopo, ha infatti un valore meramente informativo, non essendo richiesta da alcuna disposizione normativa come elemento essenziale dell’atto. Tuttavia, un’attenta analisi del quadro normativo relativo ai poteri dell’ANAC di fissazione delle contribuzioni a proprio favore pone in serio dubbio la possibilità che la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 possa effettivamente aver trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2017. Tale questione verrà qui posta in termini meramente speculativi; tuttavia, è evidente che la stessa potrebbe però avere anche interessanti e rilevanti implicazioni pratiche: si pensi, in primo luogo, all’eventuale illegittimità della richiesta di dette contribuzioni nel periodo anteriore all’effettiva esecutività di tale provvedimento.

Brevi note sulla (tardiva?) fissazione, da parte di ANAC, delle tariffe per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica

Alberti J
2017

Abstract

La Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 riporta la delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito, ANAC) ha determinato l’ammontare e le modalità di pagamento delle contribuzioni che privati, stazioni appaltanti e SOA sono tenuti a versare a favore della stessa per l’anno 2017. L’art. 6 di tale provvedimento afferma che lo stesso è entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2017. La sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta quasi due mesi dopo, ha infatti un valore meramente informativo, non essendo richiesta da alcuna disposizione normativa come elemento essenziale dell’atto. Tuttavia, un’attenta analisi del quadro normativo relativo ai poteri dell’ANAC di fissazione delle contribuzioni a proprio favore pone in serio dubbio la possibilità che la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 possa effettivamente aver trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2017. Tale questione verrà qui posta in termini meramente speculativi; tuttavia, è evidente che la stessa potrebbe però avere anche interessanti e rilevanti implicazioni pratiche: si pensi, in primo luogo, all’eventuale illegittimità della richiesta di dette contribuzioni nel periodo anteriore all’effettiva esecutività di tale provvedimento.
2017
De Marini, F; Alberti, J
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