Nell’ordinanza n. 17 del 2019 la Corte ammette il conflitto di attribuzione sollevato dai senatori del Partito Democratico avverso la procedura (caratterizzata da un maxiemendamento introdotto dal Governo fuori tempo massimo, sul quale l’esecutivo ha altresì posto una questione di fiducia) mediante la quale si è addivenuti all’approvazione della legge di bilancio 2019. Un simile atteggiarsi non ha (di fatto) consentito alla Commissione Bilancio e alla stessa Assemblea di conoscere e discutere i contenuti del provvedimento che andavano ad approvare. La Corte ammette (per la prima volta) in modo assai netto che i singoli parlamentari – nelle circostanze in discorso – possano configurarsi quali poteri dello Stato e possano quindi sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost. Nega però che – nel caso – alla luce del particolare “contesto” in cui si è addivenuti all’approvazione della legge, si possa ammettere il conflitto così sollevato avverso gli organi apicali del Senato. Non esclude però che ciò possa avvenire in futuro. Nel commento si sottolineano le luci e le ombre del ragionamento messo in campo dalla Corte, evidenziandosi che difficilmente si potrà presentare in futuro una vicenda ancor più evidentemente in contrasto con i principi costituzionali rispetto a quella che ha suscitato una simile reazione dei senatori.

Se non ora, quando? Il conflitto promosso dai senatori costretti a votare senza discutere né conoscere la legge di bilancio (ord. cost. n. 17 del 2019)

Paolo VERONESI
2019

Abstract

Nell’ordinanza n. 17 del 2019 la Corte ammette il conflitto di attribuzione sollevato dai senatori del Partito Democratico avverso la procedura (caratterizzata da un maxiemendamento introdotto dal Governo fuori tempo massimo, sul quale l’esecutivo ha altresì posto una questione di fiducia) mediante la quale si è addivenuti all’approvazione della legge di bilancio 2019. Un simile atteggiarsi non ha (di fatto) consentito alla Commissione Bilancio e alla stessa Assemblea di conoscere e discutere i contenuti del provvedimento che andavano ad approvare. La Corte ammette (per la prima volta) in modo assai netto che i singoli parlamentari – nelle circostanze in discorso – possano configurarsi quali poteri dello Stato e possano quindi sollevare conflitto davanti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost. Nega però che – nel caso – alla luce del particolare “contesto” in cui si è addivenuti all’approvazione della legge, si possa ammettere il conflitto così sollevato avverso gli organi apicali del Senato. Non esclude però che ciò possa avvenire in futuro. Nel commento si sottolineano le luci e le ombre del ragionamento messo in campo dalla Corte, evidenziandosi che difficilmente si potrà presentare in futuro una vicenda ancor più evidentemente in contrasto con i principi costituzionali rispetto a quella che ha suscitato una simile reazione dei senatori.
2019
Conflitto tra poteri, Gruppi parlamentari, Singoli parlamentari, Governo, Questione di fiducia, Maxiemendamento, Ammissibilità dei conflitti promossi dai singoli parlamentari
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