Il contributo si interroga reale portata della disposizione secondo cui le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto e – almeno in passato – quelle di ricerca, sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. I costi sostenuti in fase di start up, richiamati dall’art. 108, comma 1, TUIR, rischiano infatti di acquisire indiscriminatamente rilevanza scale solo quando saranno conseguiti i primi ricavi nella successiva fase, eventuale, di produzione. Si prova quindi a fornire qualche spunto utile, più in generale per qualsiasi impresa al suo avvio, per contestualizzare questa disposizione poco studiata
La deduzione dei costi d'impianto a partire dai primi ricavi: spunti di riflessione generale a partire da una disposizione particolare
FRANCESCO CROVATO
2018
Abstract
Il contributo si interroga reale portata della disposizione secondo cui le spese sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto e – almeno in passato – quelle di ricerca, sono deducibili a partire dall’esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi. I costi sostenuti in fase di start up, richiamati dall’art. 108, comma 1, TUIR, rischiano infatti di acquisire indiscriminatamente rilevanza scale solo quando saranno conseguiti i primi ricavi nella successiva fase, eventuale, di produzione. Si prova quindi a fornire qualche spunto utile, più in generale per qualsiasi impresa al suo avvio, per contestualizzare questa disposizione poco studiataI documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.