Il contributo analizza criticamente le modifiche legislative che hanno esteso il campo di applicazione della videoconferenza quale mezzo di partecipazione dell’imputato al giudizio penale. In particolare, l’A. evidenzia la singolarità della disciplina italiana, se paragonata ad altri ordinamenti processuali continentali e di common law, chiarendo le ragioni della resistenza che questi tuttora oppongono alla celebrazione del dibattimento con l’imputato connesso via video da un luogo esterno all’aula di udienza. Lo scritto spiega altresì i motivi per i quali le fonti normative di diritto convenzionale e sovranazionale, pur incoraggiando l’uso dei collegamenti audiovisivi, ancora hanno remore ad ammettere l’impiego della misura tecnologica se è in gioco il diritto dell’imputato di assistere al proprio processo. Infine, viene messa in luce la contrarietà al principio di proporzionalità delle scelte espansive dei casi di partecipazione a distanza, di recente operate dal legislatore italiano, e se ne trae la conclusione che il nuovo assetto della materia sia incostituzionale.
La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell’imputato in giudizio
NEGRI DANIELE
2018
Abstract
Il contributo analizza criticamente le modifiche legislative che hanno esteso il campo di applicazione della videoconferenza quale mezzo di partecipazione dell’imputato al giudizio penale. In particolare, l’A. evidenzia la singolarità della disciplina italiana, se paragonata ad altri ordinamenti processuali continentali e di common law, chiarendo le ragioni della resistenza che questi tuttora oppongono alla celebrazione del dibattimento con l’imputato connesso via video da un luogo esterno all’aula di udienza. Lo scritto spiega altresì i motivi per i quali le fonti normative di diritto convenzionale e sovranazionale, pur incoraggiando l’uso dei collegamenti audiovisivi, ancora hanno remore ad ammettere l’impiego della misura tecnologica se è in gioco il diritto dell’imputato di assistere al proprio processo. Infine, viene messa in luce la contrarietà al principio di proporzionalità delle scelte espansive dei casi di partecipazione a distanza, di recente operate dal legislatore italiano, e se ne trae la conclusione che il nuovo assetto della materia sia incostituzionale.File | Dimensione | Formato | |
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