Due fenomeni s’impongono ormai allo sguardo degli studiosi del processo penale: anzitutto la deriva, apparentemente inarrestabile, delle norme del codice di rito, assoggettate ad esegesi stravaganti, quando non apertamente violate senza conseguenze di sorta; ma anche il plauso di parte della dottrina verso la c.d. invenzione del diritto, da realizzare ad opera di un giudice che non deve più considerarsi sottoposto alla legge, intendendosi questa come una “schiavitù” che paralizza le migliori qualità della giurisdizione. L’articolo sottolinea come l’odierna svalutazione delle forme processuali, la torsione delle fattispecie ben oltre i limiti del testo, l’esaltazione di certi metodi interpretativi, siano tutte manifestazioni di teorie ritornanti, il cui comune substrato è la celebrazione di una amplissima discrezionalità del magistrato nella gestione delle norme del codice di rito; discrezionalità che, invece, non trova più alcun margine di compatibilità con il principio costituzionale del giusto processo “regolato dalla legge”.
Contro l'invenzione del diritto: piccolo elogio della legalità processuale, ricordando Piero Calamandrei
Valentini, Cristiana
2018
Abstract
Due fenomeni s’impongono ormai allo sguardo degli studiosi del processo penale: anzitutto la deriva, apparentemente inarrestabile, delle norme del codice di rito, assoggettate ad esegesi stravaganti, quando non apertamente violate senza conseguenze di sorta; ma anche il plauso di parte della dottrina verso la c.d. invenzione del diritto, da realizzare ad opera di un giudice che non deve più considerarsi sottoposto alla legge, intendendosi questa come una “schiavitù” che paralizza le migliori qualità della giurisdizione. L’articolo sottolinea come l’odierna svalutazione delle forme processuali, la torsione delle fattispecie ben oltre i limiti del testo, l’esaltazione di certi metodi interpretativi, siano tutte manifestazioni di teorie ritornanti, il cui comune substrato è la celebrazione di una amplissima discrezionalità del magistrato nella gestione delle norme del codice di rito; discrezionalità che, invece, non trova più alcun margine di compatibilità con il principio costituzionale del giusto processo “regolato dalla legge”.File | Dimensione | Formato | |
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