L’articolo esamina la nuova disciplina in tema di società in house contenuta nel testo unico sulle società a partecipazione pubblica,la quale configura lasocietà inhouse come un modello organizzativo variamente declinabile, anche in virtù di alcune deroghe che possono essere apportate in sede statutaria al modello societario di diritto comune. Tuttavia, alcune discrasie nella normativa di disciplina ne rendono incerto l’inquadramento: le società in house rimangono in bilico tra l’essere a tutti gli effetti società di diritto privato e il dover rappresentare un prolungamento organizzativo di autorità pubbliche, ai fini della configurazione del requisito del ‘controllo analogo’. Il mancato conseguimento di un assetto regolamentare omogeneo è da porre in relazione non soltanto alle difficoltà che derivano dal necessario rispetto del diritto europeo, ma anche dalle mai risolte tensioni connesse all’esigenza di dover armonizzare l’applicazione di regole di diritto comune e di diritto speciale. La nuova normativa presenta, poi, alcuni aspetti critici, individuabili: nell’aver dettato una disciplina integrativa con riferimento al requisito dell’attività svolta in via prevalente; nella regolamentazionedelleconseguenzederivantidallaviolazionedellimitequantitativo,nonché della “sanatoria”; nell’attribuzione al g.o. della competenza giurisdizionale in relazione agli atti inerenti alle procedure di selezione del personale.
Le società in house nel T.U. sulle partecipate pubbliche
maltoni andrea
2017
Abstract
L’articolo esamina la nuova disciplina in tema di società in house contenuta nel testo unico sulle società a partecipazione pubblica,la quale configura lasocietà inhouse come un modello organizzativo variamente declinabile, anche in virtù di alcune deroghe che possono essere apportate in sede statutaria al modello societario di diritto comune. Tuttavia, alcune discrasie nella normativa di disciplina ne rendono incerto l’inquadramento: le società in house rimangono in bilico tra l’essere a tutti gli effetti società di diritto privato e il dover rappresentare un prolungamento organizzativo di autorità pubbliche, ai fini della configurazione del requisito del ‘controllo analogo’. Il mancato conseguimento di un assetto regolamentare omogeneo è da porre in relazione non soltanto alle difficoltà che derivano dal necessario rispetto del diritto europeo, ma anche dalle mai risolte tensioni connesse all’esigenza di dover armonizzare l’applicazione di regole di diritto comune e di diritto speciale. La nuova normativa presenta, poi, alcuni aspetti critici, individuabili: nell’aver dettato una disciplina integrativa con riferimento al requisito dell’attività svolta in via prevalente; nella regolamentazionedelleconseguenzederivantidallaviolazionedellimitequantitativo,nonché della “sanatoria”; nell’attribuzione al g.o. della competenza giurisdizionale in relazione agli atti inerenti alle procedure di selezione del personale.File | Dimensione | Formato | |
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