Dopo un sintetico esame delle specificità normative previste per i contratti di rete in cui partecipino imprese agricole il lavoro si sofferma sul contenuto di un recente parere giuridico adottato dall’Agenzia delle Entrate in ordine a quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il quale, all’art. 1-bis, comma 3, ha stabilito che per i contratti di rete costituiti da piccole e medie imprese agricole la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete, «può essere divisa con fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete». Le conclusioni contenute nel ricordato parere, infatti, pur se aventi ad oggetto questioni di carattere fiscale, e segnatamente l’individuazione del corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, della fattispecie in esame, risultano conseguenza di un inquadramento di carattere generale, tale da fuoriuscire dai ristretti confini del solo settore fiscale. A questo riguardo il parere evidenzia la ritenuta necessarietà di requisiti ulteriori – rispetto a quelli espressamente delineati dal legislatore – per la sua concreta applicabilità, tali, però, da rendere quest’ultima quale evento del tutto residuale, con conseguente depotenziamento della previsione normativa volta a favorire l’aggregazione in rete delle imprese agricole.
Il contratto di rete tra imprenditori agricoli: un passo avanti e due indietro? Prime osservazioni sul parere dell’Agenzia delle Entrate sulla divisione in natura dei prodotti tra imprese agricole aderenti ad un contratto di rete
Luigi Russo
2017
Abstract
Dopo un sintetico esame delle specificità normative previste per i contratti di rete in cui partecipino imprese agricole il lavoro si sofferma sul contenuto di un recente parere giuridico adottato dall’Agenzia delle Entrate in ordine a quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il quale, all’art. 1-bis, comma 3, ha stabilito che per i contratti di rete costituiti da piccole e medie imprese agricole la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete, «può essere divisa con fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete». Le conclusioni contenute nel ricordato parere, infatti, pur se aventi ad oggetto questioni di carattere fiscale, e segnatamente l’individuazione del corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, della fattispecie in esame, risultano conseguenza di un inquadramento di carattere generale, tale da fuoriuscire dai ristretti confini del solo settore fiscale. A questo riguardo il parere evidenzia la ritenuta necessarietà di requisiti ulteriori – rispetto a quelli espressamente delineati dal legislatore – per la sua concreta applicabilità, tali, però, da rendere quest’ultima quale evento del tutto residuale, con conseguente depotenziamento della previsione normativa volta a favorire l’aggregazione in rete delle imprese agricole.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.