Dopo un sintetico esame delle specificità normative previste per i contratti di rete in cui partecipino imprese agricole il lavoro si sofferma sul contenuto di un recente parere giuridico adottato dall’Agenzia delle Entrate in ordine a quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il quale, all’art. 1-bis, comma 3, ha stabilito che per i contratti di rete costituiti da piccole e medie imprese agricole la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete, «può essere divisa con fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete». Le conclusioni contenute nel ricordato parere, infatti, pur se aventi ad oggetto questioni di carattere fiscale, e segnatamente l’individuazione del corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, della fattispecie in esame, risultano conseguenza di un inquadramento di carattere generale, tale da fuoriuscire dai ristretti confini del solo settore fiscale. A questo riguardo il parere evidenzia la ritenuta necessarietà di requisiti ulteriori – rispetto a quelli espressamente delineati dal legislatore – per la sua concreta applicabilità, tali, però, da rendere quest’ultima quale evento del tutto residuale, con conseguente depotenziamento della previsione normativa volta a favorire l’aggregazione in rete delle imprese agricole.
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Data di pubblicazione: | 2017 | |
Titolo: | Il contratto di rete tra imprenditori agricoli: un passo avanti e due indietro? Prime osservazioni sul parere dell’Agenzia delle Entrate sulla divisione in natura dei prodotti tra imprese agricole aderenti ad un contratto di rete | |
Autori: | Luigi, Russo | |
Rivista: | DIRITTO AGROALIMENTARE | |
Abstract in italiano: | Dopo un sintetico esame delle specificità normative previste per i contratti di rete in cui partecipino imprese agricole il lavoro si sofferma sul contenuto di un recente parere giuridico adottato dall’Agenzia delle Entrate in ordine a quanto disposto dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge n. 116 dell’11 agosto 2014, il quale, all’art. 1-bis, comma 3, ha stabilito che per i contratti di rete costituiti da piccole e medie imprese agricole la produzione agricola derivante dall’esercizio in comune delle attività, secondo il programma di rete, «può essere divisa con fra i contraenti in natura con l’attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto di rete». Le conclusioni contenute nel ricordato parere, infatti, pur se aventi ad oggetto questioni di carattere fiscale, e segnatamente l’individuazione del corretto trattamento tributario, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, della fattispecie in esame, risultano conseguenza di un inquadramento di carattere generale, tale da fuoriuscire dai ristretti confini del solo settore fiscale. A questo riguardo il parere evidenzia la ritenuta necessarietà di requisiti ulteriori – rispetto a quelli espressamente delineati dal legislatore – per la sua concreta applicabilità, tali, però, da rendere quest’ultima quale evento del tutto residuale, con conseguente depotenziamento della previsione normativa volta a favorire l’aggregazione in rete delle imprese agricole. | |
Handle: | http://hdl.handle.net/11392/2381495 | |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista |