L'articolo affronta la questione del significato del sintagma "ex secta prudentium" in Apul.Metam.9.27, nel contesto di una delle cd. "novelle dell'adulterio". Escludendo che Apuleio volesse alludere alla dicotomia fra le due scuole giurisprudenziali - dei Proculiani e dei Cassiani o Sabiniani - appare più probabile che l'autore volesse piuttosto riferirsi ai 'saggi' romani, fra cui ovviamente erano anche i giureconsulti, o, al più, alle opzioni teoriche generalmente proprie di questi ultimi, ma comunque non certo alle "opiniones" di una singola scuola.

Le sectae giurisprudenziali nell' "Asino d'oro"?

V. Scarano Ussani
2017

Abstract

L'articolo affronta la questione del significato del sintagma "ex secta prudentium" in Apul.Metam.9.27, nel contesto di una delle cd. "novelle dell'adulterio". Escludendo che Apuleio volesse alludere alla dicotomia fra le due scuole giurisprudenziali - dei Proculiani e dei Cassiani o Sabiniani - appare più probabile che l'autore volesse piuttosto riferirsi ai 'saggi' romani, fra cui ovviamente erano anche i giureconsulti, o, al più, alle opzioni teoriche generalmente proprie di questi ultimi, ma comunque non certo alle "opiniones" di una singola scuola.
2017
Scarano Ussani, V.
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