Nelle società liberali, la condizione disabile ha rappresentato a lungo in modo incontestato «tutto quello che il soggetto non può essere per potersi dire tale» (Arfini 2014, p. 102). Invero, nonostante questo stato di cose sia in parte cambiato, non può negarsi come talvolta, ancora oggi, la disabilità costituisca quella peculiare alterità che – in quanto possiede una forza evocativa tale da ricordare che l’ineluttabilità della morte e della sofferenza è un’esperienza condivisa1 – è rimossa già sul piano simbolico, oltre che attraverso concrete tecniche di confinamento (quando non di eradicazione), volte appunto a creare o rafforzare (a seconda dei casi) la distanza tra il sé e l’alterità, tra chi è incluso e chi non lo è. Tra tali tecniche, meritano senz’altro menzione sia le attività di cura e riabilitazione, dirette a favorire il ripristino del pieno funzionamento umano in coloro che presentino un deficit “superabile” (o, comunque, mitigabile), sia quella che vede le persone normodotate farsi promotrici di iniziative volte a facilitare l’accesso a forme di cura altrimenti insostenibili economicamente (come l’organizzazione di campagne di raccolta fondi o l’effettuazione di elargizioni in denaro). Invero, tanto l’intervento di cura e riabilitazione, quanto l’attività di beneficienza, possono essere interpretati come conferme del fatto che la disabilità, al lato pratico, finisce per privare una persona della propria soggettività. In entrambi i casi, infatti, la “diversità” della persona con disabilità giustifica quasi automaticamente il suo mancato riconoscimento come “soggetto normale” e, su questa base, la “non corrispondenza” alla normalità legittima il fatto che alla persona in questione sia attribuito il ruolo di soggetto passivo all'interno della relazione di volta in volta rilevante. In breve, chi è disabile diviene “oggetto” dell’attività di cura o di carità posta in essere dai “soggetti” propriamente detti (attivi e normodotati). È importante osservare che lo stato di cose appena delineato non costituisce affatto un dato naturale. Piuttosto, può essere considerato il prodotto dell’interazione – al contempo sinergica e conflittuale – tra codici di cittadinanza e codici di governance, la cui contaminazione va fatta risalire alla genesi stessa del liberalismo, ossia al XVIII-XIX secolo. In particolare, da un lato si trova il soggetto marshallano, il cittadino, i cui diritti e doveri sono determinati dall’appartenenza ad un determinato spazio territoriale, giuridico e sociale; dall’altro, il soggetto borghese, protagonista dei traffici economici, dei quali è in grado di assumersi la piena responsabilità (Rustighi 2016, pp. 217-218). Pur nelle tensioni esistenti tra i due codici, il loro punto di incontro è rappresentato dal soggetto autonomo, razionale e capace, il solo che può dirsi pienamente “attore” tanto sulla scena politica, quanto su quella economica. Un soggetto, quest’ultimo, che è notoriamente anche il referente giuridico per eccellenza (si pensi, ad esempio, ai Codici civili borghesi europei del XIX secolo), cosicché il diritto stesso finisce per concorrere all’opera di costruzione di quella che può essere considerata una soggettività “in senso pieno”, o paradigmatica.

DALLA CRISI DEL SOGGETTO ALLE SOGGETTIVITÀ POSSIBILI: ELEMENTI PER UNA TEORIA CRITICA DISABILE DEL DIRITTO

Maria Giulia Bernardini
2017

Abstract

Nelle società liberali, la condizione disabile ha rappresentato a lungo in modo incontestato «tutto quello che il soggetto non può essere per potersi dire tale» (Arfini 2014, p. 102). Invero, nonostante questo stato di cose sia in parte cambiato, non può negarsi come talvolta, ancora oggi, la disabilità costituisca quella peculiare alterità che – in quanto possiede una forza evocativa tale da ricordare che l’ineluttabilità della morte e della sofferenza è un’esperienza condivisa1 – è rimossa già sul piano simbolico, oltre che attraverso concrete tecniche di confinamento (quando non di eradicazione), volte appunto a creare o rafforzare (a seconda dei casi) la distanza tra il sé e l’alterità, tra chi è incluso e chi non lo è. Tra tali tecniche, meritano senz’altro menzione sia le attività di cura e riabilitazione, dirette a favorire il ripristino del pieno funzionamento umano in coloro che presentino un deficit “superabile” (o, comunque, mitigabile), sia quella che vede le persone normodotate farsi promotrici di iniziative volte a facilitare l’accesso a forme di cura altrimenti insostenibili economicamente (come l’organizzazione di campagne di raccolta fondi o l’effettuazione di elargizioni in denaro). Invero, tanto l’intervento di cura e riabilitazione, quanto l’attività di beneficienza, possono essere interpretati come conferme del fatto che la disabilità, al lato pratico, finisce per privare una persona della propria soggettività. In entrambi i casi, infatti, la “diversità” della persona con disabilità giustifica quasi automaticamente il suo mancato riconoscimento come “soggetto normale” e, su questa base, la “non corrispondenza” alla normalità legittima il fatto che alla persona in questione sia attribuito il ruolo di soggetto passivo all'interno della relazione di volta in volta rilevante. In breve, chi è disabile diviene “oggetto” dell’attività di cura o di carità posta in essere dai “soggetti” propriamente detti (attivi e normodotati). È importante osservare che lo stato di cose appena delineato non costituisce affatto un dato naturale. Piuttosto, può essere considerato il prodotto dell’interazione – al contempo sinergica e conflittuale – tra codici di cittadinanza e codici di governance, la cui contaminazione va fatta risalire alla genesi stessa del liberalismo, ossia al XVIII-XIX secolo. In particolare, da un lato si trova il soggetto marshallano, il cittadino, i cui diritti e doveri sono determinati dall’appartenenza ad un determinato spazio territoriale, giuridico e sociale; dall’altro, il soggetto borghese, protagonista dei traffici economici, dei quali è in grado di assumersi la piena responsabilità (Rustighi 2016, pp. 217-218). Pur nelle tensioni esistenti tra i due codici, il loro punto di incontro è rappresentato dal soggetto autonomo, razionale e capace, il solo che può dirsi pienamente “attore” tanto sulla scena politica, quanto su quella economica. Un soggetto, quest’ultimo, che è notoriamente anche il referente giuridico per eccellenza (si pensi, ad esempio, ai Codici civili borghesi europei del XIX secolo), cosicché il diritto stesso finisce per concorrere all’opera di costruzione di quella che può essere considerata una soggettività “in senso pieno”, o paradigmatica.
2017
978-88-6995-281-4
Disability Studies, autonomia, soggetto di diritto, neutralità liberale, capacità d'agire, cura.
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