La sentenza Taricco della Corte di giustizia ha messo nuovamente a nudo la problematicità della disciplina italiana sulla prescrizione del reato, esponendola ai moti riformistici provenienti dal circuito sovranazionale. Tale disciplina fuoriesce così dal novero delle normative espressive di competenze puramente statali per essere attratta nell'orbits del diritto eurounitario. Quest'ultimo sembra esercitare una crescente incidenza nei confronti dei sistemi penali nazionali di parte generale. Il contributo analizza alcuni dei principali fattori e meccanismi impiegati dalla Corte di giustizia per imporre a i giudici italiani l'obbligo (per vero, condizionato e tuttora in attesa di una sorta di "doppia validazione" da parte della Corte di giustizia prima e dalla Corte costituzionale poi) di disapplicare gli artt. 160, co. 3 e 161, u. co. c.p. con effetti in malam partem per l'imputato, le ripercussioni che detto impiego dispiegano (e possono in futuro dispiegare) sulla parte generale del diritto penale e alcuni profili problematici connessi a un'armonizzazione esclusivamente giurisprudenziale dei sistemi penali di parte generale su impulso eurounitario.

L'incidenza del diritto europeo sulla parte generale del diritto penale alla luce della saga Taricco

ROSSI, Francesco
2017

Abstract

La sentenza Taricco della Corte di giustizia ha messo nuovamente a nudo la problematicità della disciplina italiana sulla prescrizione del reato, esponendola ai moti riformistici provenienti dal circuito sovranazionale. Tale disciplina fuoriesce così dal novero delle normative espressive di competenze puramente statali per essere attratta nell'orbits del diritto eurounitario. Quest'ultimo sembra esercitare una crescente incidenza nei confronti dei sistemi penali nazionali di parte generale. Il contributo analizza alcuni dei principali fattori e meccanismi impiegati dalla Corte di giustizia per imporre a i giudici italiani l'obbligo (per vero, condizionato e tuttora in attesa di una sorta di "doppia validazione" da parte della Corte di giustizia prima e dalla Corte costituzionale poi) di disapplicare gli artt. 160, co. 3 e 161, u. co. c.p. con effetti in malam partem per l'imputato, le ripercussioni che detto impiego dispiegano (e possono in futuro dispiegare) sulla parte generale del diritto penale e alcuni profili problematici connessi a un'armonizzazione esclusivamente giurisprudenziale dei sistemi penali di parte generale su impulso eurounitario.
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