La sentenza della Cassazione relativa alla vicenda Eternit costituisce una ulteriore dimostrazione dell’esistenza della fattispecie giurisprudenziale di ‘‘disastro ambientale’’ quale species del disastro innominato. Tuttavia, la soluzione ‘‘legalitaria’’ elaborata dalla Suprema Corte in ordine all’individuazione del momento consumativo del disastro innominato mette a nudo l’inattitudine dell’art. 434 c.p. a contrastare i ‘‘disastri ambientali’’: la forma di manifestazione di questi ultimi infatti – ossia una pluralita` di ‘‘micro-eventi’’ che vengono in essere anche a distanza di decenni dalla cessazione della condotta delittuosa – risulta difficilmente conciliabile con la natura istantanea del reato codicistico. Di conseguenza, i processi penali per disastri ambientali ‘‘costruiti’’ sull’art. 434 c.p. sono ‘‘fisiologicamente’’ vocati alla prescrizione.
Il “caso” Eternit: l’inadeguatezza del disastro innominato a reprimere i disastri ambientali. Nota a Cass., sez. I pen., 23 febbraio 2015, n. 7941
VENTUROLI, Marco
2015
Abstract
La sentenza della Cassazione relativa alla vicenda Eternit costituisce una ulteriore dimostrazione dell’esistenza della fattispecie giurisprudenziale di ‘‘disastro ambientale’’ quale species del disastro innominato. Tuttavia, la soluzione ‘‘legalitaria’’ elaborata dalla Suprema Corte in ordine all’individuazione del momento consumativo del disastro innominato mette a nudo l’inattitudine dell’art. 434 c.p. a contrastare i ‘‘disastri ambientali’’: la forma di manifestazione di questi ultimi infatti – ossia una pluralita` di ‘‘micro-eventi’’ che vengono in essere anche a distanza di decenni dalla cessazione della condotta delittuosa – risulta difficilmente conciliabile con la natura istantanea del reato codicistico. Di conseguenza, i processi penali per disastri ambientali ‘‘costruiti’’ sull’art. 434 c.p. sono ‘‘fisiologicamente’’ vocati alla prescrizione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.