La legge n. 27 del 24 marzo 2012, provvedimento con cui si è integrata la normativa vigente in materia di risarcimento dei danni alla persona conseguenti a lesioni di lievi entità di cui all’art. 139 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ha proposto una serie di difficoltà terminologiche divenendo, per la tecnica legislativa impiegata ed un’apparente contraddizione terminologica, oggetto di discussione tra gli operatori del diritto e della medicina legale. Le evidenze scientifiche attualmente disponibili possono essere di estrema utilità per orientare il giudizio valutativo così come i commi 3-ter e 3-quater, ed impongono di considerare ai fini della valutazione del danno temporaneo e permanente del bene salute le più moderne conoscenze scientifiche. Infatti, la valutazione deve essere documentata da elementi che, a giudizio medico-legale, possano essere considerati oggettivi con criterio della evidenza scientifica, dando quindi agli avverbi visivamente e strumentalmente, un significato più ampio, quello cioè di evidenza concreta, supportata da riscontri reali relativi a tutti i dati di rilievo medico-legale.
La legge 27/2012 e la valutazione medico-legale del danno alla persona: visivamente, strumentalmente ma, soprattutto, scientificamente.
NERI, Margherita;
2013
Abstract
La legge n. 27 del 24 marzo 2012, provvedimento con cui si è integrata la normativa vigente in materia di risarcimento dei danni alla persona conseguenti a lesioni di lievi entità di cui all’art. 139 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), ha proposto una serie di difficoltà terminologiche divenendo, per la tecnica legislativa impiegata ed un’apparente contraddizione terminologica, oggetto di discussione tra gli operatori del diritto e della medicina legale. Le evidenze scientifiche attualmente disponibili possono essere di estrema utilità per orientare il giudizio valutativo così come i commi 3-ter e 3-quater, ed impongono di considerare ai fini della valutazione del danno temporaneo e permanente del bene salute le più moderne conoscenze scientifiche. Infatti, la valutazione deve essere documentata da elementi che, a giudizio medico-legale, possano essere considerati oggettivi con criterio della evidenza scientifica, dando quindi agli avverbi visivamente e strumentalmente, un significato più ampio, quello cioè di evidenza concreta, supportata da riscontri reali relativi a tutti i dati di rilievo medico-legale.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.