A seguito dell’approvazione del d.l. 14 ago. 2013/93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, conv., con modif., in l. 15 ott. 2013/119, alcuni delitti contro l’assistenza familiare risultano oggi oggetto di una serie di previsioni speciali concernenti la disciplina processuale. Il legislatore è in verità intervenuto con diverse modifiche, alcune di carattere più generale (v., ad esempio, il testo del nuovo art. 101, c. 1, c.p.p., che prescrive l’obbligo per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di accedere al patrocinio a spese dello Stato al momento della ricezione della notizia di reato); altre specificamente dirette a istituire una sorta di regime differenziato in relazione ai procedimenti relativi ad alcune tipologie di reato, tra cui rientrano — per quanto qui interessa — i delitti di cui agli artt. 570, 571 e 572 c.p. Proprio all’esame delle disposizioni in tal senso rilevanti sarà dunque dedicato il prosieguo della trattazione, limitando però l’analisi esclusivamente alle modifiche apportate alla disciplina del codice di rito.
Commento alle disposizioni processuali del d.l. 14 agosto 2013, n. 93: la disciplina relativa ai delitti contro l’assistenza familiare
NICOLICCHIA, Fabio
2015
Abstract
A seguito dell’approvazione del d.l. 14 ago. 2013/93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, conv., con modif., in l. 15 ott. 2013/119, alcuni delitti contro l’assistenza familiare risultano oggi oggetto di una serie di previsioni speciali concernenti la disciplina processuale. Il legislatore è in verità intervenuto con diverse modifiche, alcune di carattere più generale (v., ad esempio, il testo del nuovo art. 101, c. 1, c.p.p., che prescrive l’obbligo per il pubblico ministero e la polizia giudiziaria di informare la persona offesa della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di accedere al patrocinio a spese dello Stato al momento della ricezione della notizia di reato); altre specificamente dirette a istituire una sorta di regime differenziato in relazione ai procedimenti relativi ad alcune tipologie di reato, tra cui rientrano — per quanto qui interessa — i delitti di cui agli artt. 570, 571 e 572 c.p. Proprio all’esame delle disposizioni in tal senso rilevanti sarà dunque dedicato il prosieguo della trattazione, limitando però l’analisi esclusivamente alle modifiche apportate alla disciplina del codice di rito.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.