La dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, cui oggi fa riferimento anche l’art. 1, comma 37, l. 20 maggio 2016, n. 76, è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo della convivenza di fatto. È ammissibile l’azione cautelare promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, ex art. 269 c.c., qualora in particolare (come nel caso di specie) il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa l’intervenuta cremazione.
Tribunale di Milano, sez. IX, ord., 31 maggio 2016 - Convivenza di fatto - Dichiarazione giudiziale di paternità
PEPE, Alessandro
2016
Abstract
La dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1, lett. b), d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223, cui oggi fa riferimento anche l’art. 1, comma 37, l. 20 maggio 2016, n. 76, è strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo della convivenza di fatto. È ammissibile l’azione cautelare promossa dalla madre del nascituro, concepito fuori dal matrimonio, dopo la morte del padre, per accedere a materiale biologico del medesimo al fine di conservare elementi di prova da spendere nel futuro giudizio di paternità, ex art. 269 c.c., qualora in particolare (come nel caso di specie) il corpo del presunto padre non possa essere oggetto di esumazione, attesa l’intervenuta cremazione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.