La Corte di giustizia interviene per la prima volta a precisare le competenze devolute agli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del reg. CE n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. La pronuncia contribuisce a fare chiarezza sulla ripartizione dei ruoli assegnati a tali organismi e ai giudici nazionali, fornendo ai viaggiatori le necessarie coordinate per vedere attuati i propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea non si conformi spontaneamente alle prescrizioni dettate dalla normativa europea.

L’organismo nazionale di controllo non sostituisce la giurisdizione ordinaria nell’attuazione dei diritti dei passeggeri aerei

PEPE, Alessandro
2016

Abstract

La Corte di giustizia interviene per la prima volta a precisare le competenze devolute agli organismi nazionali responsabili dell’applicazione del reg. CE n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri aerei. La pronuncia contribuisce a fare chiarezza sulla ripartizione dei ruoli assegnati a tali organismi e ai giudici nazionali, fornendo ai viaggiatori le necessarie coordinate per vedere attuati i propri diritti nel caso in cui la compagnia aerea non si conformi spontaneamente alle prescrizioni dettate dalla normativa europea.
2016
Trasporto aereo inadempimento cancellazione ritardo negato imbarco organismo di controllo tutela diritti passeggeri
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