Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibili con il diritto europeo gli artt. 160, ultimo comma e 161, comma 2, c.p. nella parte in cui essi: a) impediscono, "in un numero considerevole di casi di frode grave" a danno degli interessi finanziari UE, di infliggere sanzioni sufficientemente efficaci e dissuasive; b) prevedono termini di prescrizione più lunghi a favore delle fattispecie di frode lesive degli interessi finanziari nazionali. Per garantire la piena efficacia dell'art. 325, paragrafi 1 e 2 TFUE (le cui norme sono provviste, secondo la Corte di Giustizia, di effetto diretto), il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna nonostante ne derivi un aggravamento della posizione processuale dell'individuo: considerando l'istituto della prescrizione inerente alla legge processuale, il principio ad esso applicabile non è infatti il nullum crimen, nulla poena sine lege, bensì il tempus regit actum. Il commento sottolinea i principali profili problematici della sentenza Taricco, uno su tutti la questione - pendente dinnanzi alla Corte costituzionale - relativa alla riconducibilità del principio di legalità penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (nei suoi corollari di riserva di legge e di irretroattività in malam partem) nel novero dei controlimiti al suddetto obbligo di disapplicazione.
La sentenza Taricco della Corte di giustizia e il problema degli obblighi di disapplicazione in malam partem della normativa penale interna per contrasto con il diritto UE
ROSSI, Francesco
2015
Abstract
Con la pronuncia in commento, la Corte di Giustizia ha dichiarato incompatibili con il diritto europeo gli artt. 160, ultimo comma e 161, comma 2, c.p. nella parte in cui essi: a) impediscono, "in un numero considerevole di casi di frode grave" a danno degli interessi finanziari UE, di infliggere sanzioni sufficientemente efficaci e dissuasive; b) prevedono termini di prescrizione più lunghi a favore delle fattispecie di frode lesive degli interessi finanziari nazionali. Per garantire la piena efficacia dell'art. 325, paragrafi 1 e 2 TFUE (le cui norme sono provviste, secondo la Corte di Giustizia, di effetto diretto), il giudice nazionale deve disapplicare la normativa interna nonostante ne derivi un aggravamento della posizione processuale dell'individuo: considerando l'istituto della prescrizione inerente alla legge processuale, il principio ad esso applicabile non è infatti il nullum crimen, nulla poena sine lege, bensì il tempus regit actum. Il commento sottolinea i principali profili problematici della sentenza Taricco, uno su tutti la questione - pendente dinnanzi alla Corte costituzionale - relativa alla riconducibilità del principio di legalità penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost. (nei suoi corollari di riserva di legge e di irretroattività in malam partem) nel novero dei controlimiti al suddetto obbligo di disapplicazione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.