L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcuni anni fa pervenne alla conclusione che dall’art. 3, commi 27 ss., l. n. 244/2007 era desumibile un (nuovo) principio generale, limitativo della capacità delle p.a. di porre in essere contratti di società. La dottrina si mostrò, tuttavia, piuttosto critica. Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sembra doversi riconsiderare la questione dei limiti alla capacità di agire di diritto privato delle p.a. Muovendo, preliminarmente, dall’analisi della legge delega si è rilevato come i criteri e i principi direttivi in tema di differenziazione dei tipi societari e di ‘tipologie di attività’ che possono essere svolte dalle società partecipate siano stati in parte disattesi dal legislatore delegato. Si è peraltro osservato che, ai fini dell’individuazione delle società e delle partecipazioni societarie considerate ‘ammesse’ dal testo unico, debbono essere soddisfatti due criteri: quello della ‘necessaria strumentalità’ e quello del ‘vincolo delle attività’ indicate all’art. 4, comma 2. In deroga all’applicazione dei predetti criteri, alcune diposizioni del t.u. individuano determinate partecipazioni societarie come ‘ammesse’. Il testo unico ha senz’altro mancato l’obiettivo di realizzare un riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali, di tal che non sembra neppure plausibile addivenire ad una interpretazione che consideri tacitamente abrogate disposizioni speciali precedenti al medesimo testo unico. Infine, si è osservato che, in seguito all’entrata in vigore del t.u. alle p.a. è riconosciuta una capacità speciale di porre in essere contratti di società, nonché contratti di scambio rivolti all’acquisizione di partecipazioni societarie.
Il testo unico sulle società a partecipazione pubblica e i limiti alla capacità di agire di diritto privato delle P.A.
Maltoni, Andrea
2016
Abstract
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato alcuni anni fa pervenne alla conclusione che dall’art. 3, commi 27 ss., l. n. 244/2007 era desumibile un (nuovo) principio generale, limitativo della capacità delle p.a. di porre in essere contratti di società. La dottrina si mostrò, tuttavia, piuttosto critica. Con l’entrata in vigore del nuovo testo unico in materia di società a partecipazione pubblica sembra doversi riconsiderare la questione dei limiti alla capacità di agire di diritto privato delle p.a. Muovendo, preliminarmente, dall’analisi della legge delega si è rilevato come i criteri e i principi direttivi in tema di differenziazione dei tipi societari e di ‘tipologie di attività’ che possono essere svolte dalle società partecipate siano stati in parte disattesi dal legislatore delegato. Si è peraltro osservato che, ai fini dell’individuazione delle società e delle partecipazioni societarie considerate ‘ammesse’ dal testo unico, debbono essere soddisfatti due criteri: quello della ‘necessaria strumentalità’ e quello del ‘vincolo delle attività’ indicate all’art. 4, comma 2. In deroga all’applicazione dei predetti criteri, alcune diposizioni del t.u. individuano determinate partecipazioni societarie come ‘ammesse’. Il testo unico ha senz’altro mancato l’obiettivo di realizzare un riordino in un unico contesto normativo di tutte le diverse disposizioni speciali, di tal che non sembra neppure plausibile addivenire ad una interpretazione che consideri tacitamente abrogate disposizioni speciali precedenti al medesimo testo unico. Infine, si è osservato che, in seguito all’entrata in vigore del t.u. alle p.a. è riconosciuta una capacità speciale di porre in essere contratti di società, nonché contratti di scambio rivolti all’acquisizione di partecipazioni societarie.File | Dimensione | Formato | |
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