Con due recenti interventi, a breve distanza temporale l’uno dall’altro, il legislatore italiano ha dettato regole innovative in materia di efficacia degli atti gratuiti pregiudizievoli per i creditori. In particolare, oltre ad aver novellato l’art. 64 l fall., ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2929 bis, il quale consente al creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato da atti gratuiti dispositivi o costitutivi di vincoli aventi ad oggetto immobili o mobili registrati compiuti dal debitore, di procedere direttamente ad esecuzione forzata sui medesimi, nonostante la mancanza di una previa sentenza di revoca, a condizione che provveda a trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Il presente scritto è dedicato alla trattazione di talune delle più spinose questioni sollevate dalla nuova disposizione, nonché dei rapporti correnti fra le fattispecie (di diritto civile e di diritto concorsuale) disegnate dall’intervento riformatore. In particolare, dopo aver chiarito quale sia l’ambito oggettivo di applicazione proprio codificato all’art. 2929 bis c.c., analizza il procedimento che quest’ultimo richiede onde consentire l’aggressione esecutiva sui beni oggetto degli atti pregiudizievoli nonché gli effetti che il suo esperimento è suscettibile di produrre in relazione a questi ultimi. Specifica attenzione è dedicata alla posizione dei terzi aventi causa e dei creditori del beneficiario dell’atto gratuito. Infine, sono analizzati i rapporti correnti fra il nuovo istituto e l’azione revocatoria ordinaria, con particolare riguardo all’ipotesi di contemporanea attivazione dei due mezzi di tutela in relazione al medesimo atto dispositivo.
La revocatoria “semplificata” degli atti gratuiti: profili problematici
OLIVIERO, Francesco
2016
Abstract
Con due recenti interventi, a breve distanza temporale l’uno dall’altro, il legislatore italiano ha dettato regole innovative in materia di efficacia degli atti gratuiti pregiudizievoli per i creditori. In particolare, oltre ad aver novellato l’art. 64 l fall., ha introdotto nel codice civile il nuovo art. 2929 bis, il quale consente al creditore munito di titolo esecutivo, pregiudicato da atti gratuiti dispositivi o costitutivi di vincoli aventi ad oggetto immobili o mobili registrati compiuti dal debitore, di procedere direttamente ad esecuzione forzata sui medesimi, nonostante la mancanza di una previa sentenza di revoca, a condizione che provveda a trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto. Il presente scritto è dedicato alla trattazione di talune delle più spinose questioni sollevate dalla nuova disposizione, nonché dei rapporti correnti fra le fattispecie (di diritto civile e di diritto concorsuale) disegnate dall’intervento riformatore. In particolare, dopo aver chiarito quale sia l’ambito oggettivo di applicazione proprio codificato all’art. 2929 bis c.c., analizza il procedimento che quest’ultimo richiede onde consentire l’aggressione esecutiva sui beni oggetto degli atti pregiudizievoli nonché gli effetti che il suo esperimento è suscettibile di produrre in relazione a questi ultimi. Specifica attenzione è dedicata alla posizione dei terzi aventi causa e dei creditori del beneficiario dell’atto gratuito. Infine, sono analizzati i rapporti correnti fra il nuovo istituto e l’azione revocatoria ordinaria, con particolare riguardo all’ipotesi di contemporanea attivazione dei due mezzi di tutela in relazione al medesimo atto dispositivo.File | Dimensione | Formato | |
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