Il saggio analizza le peculiarità e il seguito della sentenza costituzionale n. 238/2014: una pronuncia che ha fatto ormai il giro del mondo. Con essa, la Corte costituzionale italiana dichiara in contrasto con i nostri controlimiti (ossia con i principi supremi della Costituzione) la consuetudine internazionale che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, anche quando sia in gioco il risarcimento dei danni provocati da funzionari statali che abbiano agito iure imperii provocando crimini di guerra e contro l'umanità. Nei casi che hanno dato avvio al giudizio costituzionale si trattava di vittime (o di eredi delle vittime) di crimini nazisti, massacrati, deportati, costretti al lavoro forzato o soppressi nei lager del Terzo Reich. Per la prima volta, la Corte delinea come funzioni esattamente il meccanismo di adattamento di cui all'art. 10, comma 1, Cost., nel senso che le consuetudini internazionali in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione non entrano, non sono mai entrati (e non potranno mai farlo) all'interno del nostro ordinamento. Dopo aver messo in luce le aporie processuali e - di contro - i meriti di questa importantissima pronuncia, nell'articolo si analizza quale seguito essa abbia iniziato ad avere presso i giudici nazionali e cosa ci sia da attendersi anche sul piano internazionale (non esclusa una responsabilità italiana per la violazione di una regola consuetudinaria internazionale, la cui esistenza è stata espressamente accertata dalla Corte internazionale di Giustizia nel 2012).
Stati alla sbarra? Dopo la sentenza costituzionale n. 238 del 2014
VERONESI, Paolo
2016
Abstract
Il saggio analizza le peculiarità e il seguito della sentenza costituzionale n. 238/2014: una pronuncia che ha fatto ormai il giro del mondo. Con essa, la Corte costituzionale italiana dichiara in contrasto con i nostri controlimiti (ossia con i principi supremi della Costituzione) la consuetudine internazionale che sancisce l'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, anche quando sia in gioco il risarcimento dei danni provocati da funzionari statali che abbiano agito iure imperii provocando crimini di guerra e contro l'umanità. Nei casi che hanno dato avvio al giudizio costituzionale si trattava di vittime (o di eredi delle vittime) di crimini nazisti, massacrati, deportati, costretti al lavoro forzato o soppressi nei lager del Terzo Reich. Per la prima volta, la Corte delinea come funzioni esattamente il meccanismo di adattamento di cui all'art. 10, comma 1, Cost., nel senso che le consuetudini internazionali in contrasto con i principi fondamentali della Costituzione non entrano, non sono mai entrati (e non potranno mai farlo) all'interno del nostro ordinamento. Dopo aver messo in luce le aporie processuali e - di contro - i meriti di questa importantissima pronuncia, nell'articolo si analizza quale seguito essa abbia iniziato ad avere presso i giudici nazionali e cosa ci sia da attendersi anche sul piano internazionale (non esclusa una responsabilità italiana per la violazione di una regola consuetudinaria internazionale, la cui esistenza è stata espressamente accertata dalla Corte internazionale di Giustizia nel 2012).File | Dimensione | Formato | |
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