Il nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011 ha l’obiettivo di introdurre una nuova disciplina del “diritto all’informazione” dei consumatori di alimenti, dando così attuazione ai principi generali contenuti negli articoli 168 e 169 del TFUE, e lo ha fatto sostituendo la preesistente direttiva CE con un nuovo atto dotato di applicabilità diretta. La nuova disciplina contiene alcune novità normative importanti, a cominciare dalla tecnica legislativa “modulare” (con ampio ricorso ai nuovi tipi di atti introdotti dal Trattato di Lisbona: in specie, regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione, cui ha affidato parti rilevanti della nuova regolazione della materia), e a cominciare anche dalla previsione di una serie di nuove importanti norme definitorie. La sua portata è in certa misura nuova, almeno con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina, e la diffusa opinione che il nuovo regolamento sia applicabile solo agli alimenti “destinati ai consumatori finali” dev’essere in parte corretta, o almeno precisata meglio, dal momento che alcune delle sue previsioni (in particolare l’art. 8 sul “responsabile commerciale”) configurano ipotesi di responsabilità anche per gli operatori del segmento “B2B”, ad esempio vendendo i loro prodotti solo ad altri operatori (sicché, in questo caso, la disciplina si applica, almeno in parte, anche a soggetti che non vendono alimenti ai consumatori finali). Le altre norme più importanti introdotte con questo regolamento riguardano l’obbligo di indicazione del Paese di origine (o del luogo di provenienza) degli alimenti, e l’etichettatura nutrizionale, nonché le previsioni che autorizzano gli Stati membri ad adottare alcune disposizioni nazionali prima vietate, o infine la espressa riserva in favore di “norme verticali”.
Labelling and Obligations to Provide Information: the New Discipline
BORGHI, Paolo
2016
Abstract
Il nuovo Regolamento (UE) n. 1169/2011 ha l’obiettivo di introdurre una nuova disciplina del “diritto all’informazione” dei consumatori di alimenti, dando così attuazione ai principi generali contenuti negli articoli 168 e 169 del TFUE, e lo ha fatto sostituendo la preesistente direttiva CE con un nuovo atto dotato di applicabilità diretta. La nuova disciplina contiene alcune novità normative importanti, a cominciare dalla tecnica legislativa “modulare” (con ampio ricorso ai nuovi tipi di atti introdotti dal Trattato di Lisbona: in specie, regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione, cui ha affidato parti rilevanti della nuova regolazione della materia), e a cominciare anche dalla previsione di una serie di nuove importanti norme definitorie. La sua portata è in certa misura nuova, almeno con riguardo ad alcuni aspetti della disciplina, e la diffusa opinione che il nuovo regolamento sia applicabile solo agli alimenti “destinati ai consumatori finali” dev’essere in parte corretta, o almeno precisata meglio, dal momento che alcune delle sue previsioni (in particolare l’art. 8 sul “responsabile commerciale”) configurano ipotesi di responsabilità anche per gli operatori del segmento “B2B”, ad esempio vendendo i loro prodotti solo ad altri operatori (sicché, in questo caso, la disciplina si applica, almeno in parte, anche a soggetti che non vendono alimenti ai consumatori finali). Le altre norme più importanti introdotte con questo regolamento riguardano l’obbligo di indicazione del Paese di origine (o del luogo di provenienza) degli alimenti, e l’etichettatura nutrizionale, nonché le previsioni che autorizzano gli Stati membri ad adottare alcune disposizioni nazionali prima vietate, o infine la espressa riserva in favore di “norme verticali”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.