Il traffico di migranti verso le coste del sud Italia è in larga misura gestito da organizzazioni criminali a carattere transnazionale, che non esitano ad utilizzare imbarcazioni fatiscenti, incuranti del rischio a cui espongono i trasportati. L’esercizio dell’azione penale nei confronti di scafisti e fiancheggiatori, tuttavia, può rivelarsi in concreto difficoltoso, anche perché le condotte criminose loro direttamente ascrivibili si esauriscono spesso all’estero o in acque internazionali, al di fuori, cioè, della sfera di giurisdizione territoriale dello Stato italiano. La sentenza n. 14510 del 2014 della Cassazione rappresenta un tentativo di superare dette difficoltà, da un lato affermando la sussistenza della giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche nel caso in cui i migranti vengano abbandonati in acque internazionali su natanti inadatti a tenere il mare, con l’intento di provocare l’intervento del soccorso marittimo e il conseguente accompagnamento dei migranti sulle coste italiane a bordo delle navi dei soccorritori, dall’altro confermando la punibilità in Italia del delitto di cui all’art. 416 c.p., nell’ipotesi di un’associazione criminale transnazionale organizzata all’estero ma diretta a favorire l’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari in Italia. Le soluzioni cui è pervenuta la Cassazione, tuttavia, si basano su interpretazioni alquanto discutibili delle norme interne vigenti, che di per sé prevedono limiti piuttosto stringenti all’esercizio extraterritoriale della giurisdizione penale.

Traffico di migranti via mare: l’ambito di applicazione della legge penale italiana

ANNONI, Alessandra
2015

Abstract

Il traffico di migranti verso le coste del sud Italia è in larga misura gestito da organizzazioni criminali a carattere transnazionale, che non esitano ad utilizzare imbarcazioni fatiscenti, incuranti del rischio a cui espongono i trasportati. L’esercizio dell’azione penale nei confronti di scafisti e fiancheggiatori, tuttavia, può rivelarsi in concreto difficoltoso, anche perché le condotte criminose loro direttamente ascrivibili si esauriscono spesso all’estero o in acque internazionali, al di fuori, cioè, della sfera di giurisdizione territoriale dello Stato italiano. La sentenza n. 14510 del 2014 della Cassazione rappresenta un tentativo di superare dette difficoltà, da un lato affermando la sussistenza della giurisdizione italiana per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche nel caso in cui i migranti vengano abbandonati in acque internazionali su natanti inadatti a tenere il mare, con l’intento di provocare l’intervento del soccorso marittimo e il conseguente accompagnamento dei migranti sulle coste italiane a bordo delle navi dei soccorritori, dall’altro confermando la punibilità in Italia del delitto di cui all’art. 416 c.p., nell’ipotesi di un’associazione criminale transnazionale organizzata all’estero ma diretta a favorire l’immigrazione clandestina di cittadini extracomunitari in Italia. Le soluzioni cui è pervenuta la Cassazione, tuttavia, si basano su interpretazioni alquanto discutibili delle norme interne vigenti, che di per sé prevedono limiti piuttosto stringenti all’esercizio extraterritoriale della giurisdizione penale.
2015
Annoni, Alessandra
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