Lo studio muove dal problema, sempre attualissimo, della natura giuridica del materiale dragato nei porti a scopo di abbassamento delle quote dei fondali: operazione che viene compiuta dalle Autorità portuali per la manutenzione dell'infrastruttura in condizioni sufficienti a consentire di transito delle navi. L'analisi si sviluppa innanzitutto sull'alta probabilità del dover riconoscere natura di rifiuto ai sedimenti da dragaggio portuale, nel quadro, tuttavia, dei recenti indirizzi legislativi tesi a conferire uno "statuto" differenziato ai materiali granulari, in quanto più facilmente riutilizzabili. Il problema viene però affrontato in termini diversi: indipendentemente dall'essere, quei materiali, rifiuti, ci si chiede quale legislazione ne regoli la gestione. Si distingue perciò tra uso dei sedimenti assoggettato alle regole speciali (rispetto al Codice dell'ambiente) derivanti dalle convenzioni internazionali sul cd. "dumping" e dalla normativa interna di attuazione (immersione in mare, ripascimento, costituzione di terrapieni o casse di colmata) e usi non portuali (a terra). In tale ultimo ambito, particolare attenzione viene dedicata al nuovo testo dell'art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal DL. n. 91 del 2014 (cd. decreto competitività), dedicato alla fine della qualità di rifiuto (cd. "end of waste") dei materiali da dragaggio portuale, di cui si sottolineano le varie problematiche interpretative.

La gestione dei materiali da dragaggio portuale dopo il decreto "Competitività"

MAGRI, Marco
2014

Abstract

Lo studio muove dal problema, sempre attualissimo, della natura giuridica del materiale dragato nei porti a scopo di abbassamento delle quote dei fondali: operazione che viene compiuta dalle Autorità portuali per la manutenzione dell'infrastruttura in condizioni sufficienti a consentire di transito delle navi. L'analisi si sviluppa innanzitutto sull'alta probabilità del dover riconoscere natura di rifiuto ai sedimenti da dragaggio portuale, nel quadro, tuttavia, dei recenti indirizzi legislativi tesi a conferire uno "statuto" differenziato ai materiali granulari, in quanto più facilmente riutilizzabili. Il problema viene però affrontato in termini diversi: indipendentemente dall'essere, quei materiali, rifiuti, ci si chiede quale legislazione ne regoli la gestione. Si distingue perciò tra uso dei sedimenti assoggettato alle regole speciali (rispetto al Codice dell'ambiente) derivanti dalle convenzioni internazionali sul cd. "dumping" e dalla normativa interna di attuazione (immersione in mare, ripascimento, costituzione di terrapieni o casse di colmata) e usi non portuali (a terra). In tale ultimo ambito, particolare attenzione viene dedicata al nuovo testo dell'art. 184-bis del D.lgs. n. 152/2006, come sostituito dal DL. n. 91 del 2014 (cd. decreto competitività), dedicato alla fine della qualità di rifiuto (cd. "end of waste") dei materiali da dragaggio portuale, di cui si sottolineano le varie problematiche interpretative.
2014
Magri, Marco
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