I diritti della personalità dovrebbero costituire un tratto identitario universale dell’individuo. Perciò il diritto internazionale privato dovrebbe assicurare un regime giuridico che non conosca soluzioni di continuità nello spazio. Ne è una conferma l’art. 24 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato che richiama al riguardo la legge nazionale della persona. Tuttavia la tipologia ed il contenuto di tali diritti ingenerano inevitabilmente una simbiosi con i “diritti della persona umana” . E’ così inevitabile il raffronto tra la tecnica astrattamente neutrale della legge applicabile e i valori fondamentali della comunità statale, non poche volte coordinati con obblighi internazionali sulla tutela dei diritti umani. L’art. 24 della legge di riforma svela questa tensione che si manifesta nella “qualificazione” dei diritti assunti nell’ambito di tale norma di conflitto, poiché la percezione della lex fori circa il carattere fondamentale di determinati diritti ne impone comunque la considerazione anche se la loro percezione sia ignota alla legge nazionale dell’individuo come accade, ad esempio, nel caso specifico del “diritto al transessualismo”. Questa tecnica “unilaterale” è una manifestazione diretta, ma a contenuto “positivo”, dell’ordine pubblico che spezza l’uniformità di regolamentazione nello spazio per il primato che spetta ai principi fondamentali della comunità statale. Lo stesso ordine pubblico funge da parametro di riferimento quando occorra procedere a soluzioni di adattamento della legge straniera che non trovino soluzioni equivalenti in istituti formalmente acquisiti della lex fori.
I diritti fondamentali della persona straniera nel diritto internazionale privato: una proposta metodologica
SALERNO, Francesco
2015
Abstract
I diritti della personalità dovrebbero costituire un tratto identitario universale dell’individuo. Perciò il diritto internazionale privato dovrebbe assicurare un regime giuridico che non conosca soluzioni di continuità nello spazio. Ne è una conferma l’art. 24 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato che richiama al riguardo la legge nazionale della persona. Tuttavia la tipologia ed il contenuto di tali diritti ingenerano inevitabilmente una simbiosi con i “diritti della persona umana” . E’ così inevitabile il raffronto tra la tecnica astrattamente neutrale della legge applicabile e i valori fondamentali della comunità statale, non poche volte coordinati con obblighi internazionali sulla tutela dei diritti umani. L’art. 24 della legge di riforma svela questa tensione che si manifesta nella “qualificazione” dei diritti assunti nell’ambito di tale norma di conflitto, poiché la percezione della lex fori circa il carattere fondamentale di determinati diritti ne impone comunque la considerazione anche se la loro percezione sia ignota alla legge nazionale dell’individuo come accade, ad esempio, nel caso specifico del “diritto al transessualismo”. Questa tecnica “unilaterale” è una manifestazione diretta, ma a contenuto “positivo”, dell’ordine pubblico che spezza l’uniformità di regolamentazione nello spazio per il primato che spetta ai principi fondamentali della comunità statale. Lo stesso ordine pubblico funge da parametro di riferimento quando occorra procedere a soluzioni di adattamento della legge straniera che non trovino soluzioni equivalenti in istituti formalmente acquisiti della lex fori.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.