La disciplina cinese appare chiaramente ispirata al modello della direttiva europea sotto il profilo dell’individuazione delle categorie di forme suscettibili di registrazione come marchio. La giurisprudenza cinese sembra tuttavia orientata a valutare il conflitto fra interesse alla libera utilizzazione della forma e interesse alla tutela della sua valenza distintiva secondo criteri più elastici di quelli europei. I giudici cinesi considerano in particolare la buona fede dell’utilizzatore della forma, anche alla luce delle ragioni del suo accreditamento sul mercato e della presenza di elementi bidimensionali idonei a ridurre il rischio di confusione.

La registrazione dei marchi di forma in Cina

SARTI, Davide
2014

Abstract

La disciplina cinese appare chiaramente ispirata al modello della direttiva europea sotto il profilo dell’individuazione delle categorie di forme suscettibili di registrazione come marchio. La giurisprudenza cinese sembra tuttavia orientata a valutare il conflitto fra interesse alla libera utilizzazione della forma e interesse alla tutela della sua valenza distintiva secondo criteri più elastici di quelli europei. I giudici cinesi considerano in particolare la buona fede dell’utilizzatore della forma, anche alla luce delle ragioni del suo accreditamento sul mercato e della presenza di elementi bidimensionali idonei a ridurre il rischio di confusione.
2014
Sarti, Davide
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