Oggetto del lavoro è dato dalla disciplina contenuta nel reg. CE n. 1169/2011 in ordine alla responsabilità del produttore e del distributore di alimenti di alimenti. Con l’art. 8 del regolamento in oggetto, infatti, il legislatore europeo ha inteso colmare un vuoto normativo in tema di responsabilità del rispetto degli adempimenti informativi imposti agli operatori del settore alimentare, chiarendo espressamente gli ambiti di responsabilità del produttore e del distributore di alimenti. La formulazione della disposizione normativa, tuttavia, non sembra potersi dire risolutiva del problema, atteso che, in ogni caso, il reg. 1169/11 si applica non a tutti i prodotti alimentari, ma solo a quelli preimballati, mentre lascia agli Stati membri ampi margini di intervento in tema di informazioni ai consumatori quanto agli alimenti non preimballati o imballati nel punto vendita. La norma non contiene, inoltre, alcun riferimento alla disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, e neppure a quella sulle pratiche commerciali sleali, così che sarà l’interprete a verificare e in che misura tali discipline possano coordinarsi con quella di cui all’art. 8, reg. n. 1169/11. Il quale, infine, risulta destinato ad entrare in vigore, alla pari della gran parte delle altre disposizioni contenute nel regolamento, solamente nel dicembre 2014: tuttavia, a differenza delle disposizioni di carattere tecnico-operativo, che ben possono giustificare la loro posticipata entrata in vigore, non si comprende perché, al contrario, una norma dettata in tema di “responsabilità” e, dunque, squisitamente di portata giuridica, non possa avere una immediata efficacia precettiva pur se, evidentemente, con riferimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa attualmente vigente.

La responsabilità del produttore e del distributore di alimenti

RUSSO, Luigi
2014

Abstract

Oggetto del lavoro è dato dalla disciplina contenuta nel reg. CE n. 1169/2011 in ordine alla responsabilità del produttore e del distributore di alimenti di alimenti. Con l’art. 8 del regolamento in oggetto, infatti, il legislatore europeo ha inteso colmare un vuoto normativo in tema di responsabilità del rispetto degli adempimenti informativi imposti agli operatori del settore alimentare, chiarendo espressamente gli ambiti di responsabilità del produttore e del distributore di alimenti. La formulazione della disposizione normativa, tuttavia, non sembra potersi dire risolutiva del problema, atteso che, in ogni caso, il reg. 1169/11 si applica non a tutti i prodotti alimentari, ma solo a quelli preimballati, mentre lascia agli Stati membri ampi margini di intervento in tema di informazioni ai consumatori quanto agli alimenti non preimballati o imballati nel punto vendita. La norma non contiene, inoltre, alcun riferimento alla disciplina sulla responsabilità da prodotto difettoso, e neppure a quella sulle pratiche commerciali sleali, così che sarà l’interprete a verificare e in che misura tali discipline possano coordinarsi con quella di cui all’art. 8, reg. n. 1169/11. Il quale, infine, risulta destinato ad entrare in vigore, alla pari della gran parte delle altre disposizioni contenute nel regolamento, solamente nel dicembre 2014: tuttavia, a differenza delle disposizioni di carattere tecnico-operativo, che ben possono giustificare la loro posticipata entrata in vigore, non si comprende perché, al contrario, una norma dettata in tema di “responsabilità” e, dunque, squisitamente di portata giuridica, non possa avere una immediata efficacia precettiva pur se, evidentemente, con riferimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa attualmente vigente.
2014
Russo, Luigi
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