1. La norma liberalizzatrice italiana (art. 39, co. 2, d.l. 1/2012) ed il contesto europeo. – 2. La tradizionale formazione di posizioni monopolistiche su base territoriale nell’attività di gestione collettiva. – 3. Il superamento dei monopoli tradizionali nella visione dell’UE; conseguenti problemi di sopravvivenza di una disciplina regolamentatrice delle collecting, funzionale all’interesse a garantire eque condizioni di accesso ai servizi di intermediazione. – 4. La norma italiana persegue una funzione regolamentatrice di tutela di un interesse di categoria; coerenza di questo interesse con l’evoluzione storica e l’impostazione del progetto di direttiva UE. – 5. Il carattere settoriale della norma può spiegarsi in funzione della particolarità dell’interesse di categoria protetto. – 6. La norma liberalizzatrice conferma la natura della collecting quale patrimonio unitario distinto da quello individuale degli artisti. Il riconoscimento del rilievo “reale” di questo patrimonio come “privilegio” politicamente giustificato dal perseguimento di un interesse di categoria. – 7. La pretesa neutralità della funzione associativa rispetto alla funzione di collecting. La gestione della collecting da parte di società lucrative quale eterogestione di un patrimonio autonomo, comunque assoggettato alla governance dei titolari dei diritti intermediati. – 8. Il problema dell’estensione dei poteri di governance dei titolari dei diritti gestiti. Questi poteri ricomprendono necessariamente: A) la definizione della tipologia di diritti intermediati; B) la definizione del livello delle tariffe previste per l’attività di intermediazione; C) la definizione dei criteri di ripartizione delle royalties; D) le condizioni di rilascio di licenze agli utilizzatori del repertorio. Probabilmente invece non ricomprendono allo stato E) le decisioni relative alle politiche di investimento della collecting. – 9. Le possibili tecniche di attribuzione del diritto di voto ai titolari dei diritti intermediati. Illegittimità dell’esclusione dalla governance dei titolari pretesamente qualificati come “mandanti” estranei al rapporto associativo. – 10. Le norme del decreto a garanzia della parità di trattamento dei titolari e degli utilizzatori del repertorio. – 11. Le norme sulla struttura organizzativa della collecting a tutela della trasparenza nei rapporti con i titolari dei diritti. – 12. Le norme sui requisiti degli amministratori. Significato sistematico del divieto di nominare amministratori in conflitto di interessi. – 13. Le norme del decreto a tutela della trasparenza della situazione economico finanziaria della collecting: libri sociali, bilancio e controlli. – 14. Le norme a garanzia della sostenibilità economico finanziaria della collecting. Illegittimità dei requisiti di patrimonializzazione e garanzia. – 15. Il requisito di stabilimento in Italia e la sua illegittimità. – 16. Gli oneri di pubblicità sul sito ministeriale ed il loro carattere di semplice pubblicità notizia. – 17. Il trattamento delle collecting estere. – 18. Gli oneri di comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni e la loro dubbia legittimità. – 19. Gli oneri di comunicazione della collecting al pubblico come forme di pubblicità dichiarativa funzionale all’opponibilità ai terzi della formazione del patrimonio comune.

La "liberalizzazione" della gestione collettiva dei diritti connessi degli artisti interpreti

SARTI, Davide
2014

Abstract

1. La norma liberalizzatrice italiana (art. 39, co. 2, d.l. 1/2012) ed il contesto europeo. – 2. La tradizionale formazione di posizioni monopolistiche su base territoriale nell’attività di gestione collettiva. – 3. Il superamento dei monopoli tradizionali nella visione dell’UE; conseguenti problemi di sopravvivenza di una disciplina regolamentatrice delle collecting, funzionale all’interesse a garantire eque condizioni di accesso ai servizi di intermediazione. – 4. La norma italiana persegue una funzione regolamentatrice di tutela di un interesse di categoria; coerenza di questo interesse con l’evoluzione storica e l’impostazione del progetto di direttiva UE. – 5. Il carattere settoriale della norma può spiegarsi in funzione della particolarità dell’interesse di categoria protetto. – 6. La norma liberalizzatrice conferma la natura della collecting quale patrimonio unitario distinto da quello individuale degli artisti. Il riconoscimento del rilievo “reale” di questo patrimonio come “privilegio” politicamente giustificato dal perseguimento di un interesse di categoria. – 7. La pretesa neutralità della funzione associativa rispetto alla funzione di collecting. La gestione della collecting da parte di società lucrative quale eterogestione di un patrimonio autonomo, comunque assoggettato alla governance dei titolari dei diritti intermediati. – 8. Il problema dell’estensione dei poteri di governance dei titolari dei diritti gestiti. Questi poteri ricomprendono necessariamente: A) la definizione della tipologia di diritti intermediati; B) la definizione del livello delle tariffe previste per l’attività di intermediazione; C) la definizione dei criteri di ripartizione delle royalties; D) le condizioni di rilascio di licenze agli utilizzatori del repertorio. Probabilmente invece non ricomprendono allo stato E) le decisioni relative alle politiche di investimento della collecting. – 9. Le possibili tecniche di attribuzione del diritto di voto ai titolari dei diritti intermediati. Illegittimità dell’esclusione dalla governance dei titolari pretesamente qualificati come “mandanti” estranei al rapporto associativo. – 10. Le norme del decreto a garanzia della parità di trattamento dei titolari e degli utilizzatori del repertorio. – 11. Le norme sulla struttura organizzativa della collecting a tutela della trasparenza nei rapporti con i titolari dei diritti. – 12. Le norme sui requisiti degli amministratori. Significato sistematico del divieto di nominare amministratori in conflitto di interessi. – 13. Le norme del decreto a tutela della trasparenza della situazione economico finanziaria della collecting: libri sociali, bilancio e controlli. – 14. Le norme a garanzia della sostenibilità economico finanziaria della collecting. Illegittimità dei requisiti di patrimonializzazione e garanzia. – 15. Il requisito di stabilimento in Italia e la sua illegittimità. – 16. Gli oneri di pubblicità sul sito ministeriale ed il loro carattere di semplice pubblicità notizia. – 17. Il trattamento delle collecting estere. – 18. Gli oneri di comunicazione ad altre pubbliche amministrazioni e la loro dubbia legittimità. – 19. Gli oneri di comunicazione della collecting al pubblico come forme di pubblicità dichiarativa funzionale all’opponibilità ai terzi della formazione del patrimonio comune.
2014
Sarti, Davide
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