Analisi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle N.U. dirette al congelamento dei patrimoni dei sospetti fiancheggiatori del terrorismo di stampo islamico, come trasposte nell'ordinamento dell'UE con regolamenti. L'analisi è finalizzata a testare le teorie sui rapporti tra ordinamenti e quelle sulla tutela multilivello dei diritti, evidenziando come lo strumento della "non diretta applicabilità" dell'atto esterno (in tal caso, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle NU) permette accomodamenti nei rapporti tra ordinamenti, tutti aspiranti ad avere, almento in certi ambiti, la primazia sugli altri. Così, la formale primazia delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, desumibile dalla stessa Carta delle NU, è formalmente lasciata impregiudicata dalla interpretazione datane dalle Corti EDU e dell'UE, nel punto in cui ritengono che tali risoluzioni lascino spazio di manovra sufficiente agli Stati e/o all'UE per scegliere i mezzi opportuni a realizzare gli obiettivi di quelle risoluzioni (nella fattispecie, una sufficiente garanzia del diritto di difesa e al giusto processo da parte di chi subisce la decisione del Consiglio di sicurezza, ossia l'inserimento nella lista dei presunti finanziatori del terrorismo islamico, con conseguente obbligo per gli Stati di congelamento dei beni e degli assets finanziari). Per altro verso, la giurisprudenza delle Corti europee evidenzia come non sia possibile trasporre ai rapporti con il Consiglio di Sicurezza la tecnica già adottata nella c.d. "dottrina Solange" per i rapporti tra ordinamento UE e Stati membri: quella dottrina - frutto della giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco e della risposta datane dalla Corte di giustizia UE - si basa sul presupposto che l'ordinamento esterno (che pretende l'applicazione diretta dei propri atti e il loro primato negli ordinamenti degli Stati membri) sia in grado di garantire un livello di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali almeno equivalente a quello offerto dal sistema giurisdizionale nazionale. Il che appunto è garantito dalla presenza di un giudice (la Corte di giustizia UE) con certe caratteristiche (possibilità di accesso diretto dei singoli; pregiudiziale comunitaria). Simile condizione è assente rispetto all'ordinamento delle NU e alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (che pure pretendono, in casi come il presente, una diretta applicabilità e un primato negli ordinamenti nazionali e dell'UE). L'assenza di una Corte cui possano accedere i singoli per tutelare i propri diritti fondamentali, infatti, impedisce la trasposizione della dottrina Solange e gli sforzi fatti dallo stesso Consiglio di sicurezza per una relativa "giurisdizionalizzazione" delle procedure di congelamento dei patrimoni dei sospetti fiancheggiatori del terrorismo islamico (creazione di un "Mediatore" cui rivolgere reclami) non sono considerate sufficienti da parte delle Corti europee (soprattutto dalla Corte di giustizia nelle varie sentenze sul noto caso Kadi).

Risoluzioni antiterrorismo del Consiglio di Sicurezza e tutela dei diritti in Europa: le strategie elusive delle Corti europee

GUAZZAROTTI, Andrea
2014

Abstract

Analisi della giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di giustizia sulle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle N.U. dirette al congelamento dei patrimoni dei sospetti fiancheggiatori del terrorismo di stampo islamico, come trasposte nell'ordinamento dell'UE con regolamenti. L'analisi è finalizzata a testare le teorie sui rapporti tra ordinamenti e quelle sulla tutela multilivello dei diritti, evidenziando come lo strumento della "non diretta applicabilità" dell'atto esterno (in tal caso, le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle NU) permette accomodamenti nei rapporti tra ordinamenti, tutti aspiranti ad avere, almento in certi ambiti, la primazia sugli altri. Così, la formale primazia delle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, desumibile dalla stessa Carta delle NU, è formalmente lasciata impregiudicata dalla interpretazione datane dalle Corti EDU e dell'UE, nel punto in cui ritengono che tali risoluzioni lascino spazio di manovra sufficiente agli Stati e/o all'UE per scegliere i mezzi opportuni a realizzare gli obiettivi di quelle risoluzioni (nella fattispecie, una sufficiente garanzia del diritto di difesa e al giusto processo da parte di chi subisce la decisione del Consiglio di sicurezza, ossia l'inserimento nella lista dei presunti finanziatori del terrorismo islamico, con conseguente obbligo per gli Stati di congelamento dei beni e degli assets finanziari). Per altro verso, la giurisprudenza delle Corti europee evidenzia come non sia possibile trasporre ai rapporti con il Consiglio di Sicurezza la tecnica già adottata nella c.d. "dottrina Solange" per i rapporti tra ordinamento UE e Stati membri: quella dottrina - frutto della giurisprudenza del Tribunale costituzionale tedesco e della risposta datane dalla Corte di giustizia UE - si basa sul presupposto che l'ordinamento esterno (che pretende l'applicazione diretta dei propri atti e il loro primato negli ordinamenti degli Stati membri) sia in grado di garantire un livello di tutela giurisdizionale dei diritti fondamentali almeno equivalente a quello offerto dal sistema giurisdizionale nazionale. Il che appunto è garantito dalla presenza di un giudice (la Corte di giustizia UE) con certe caratteristiche (possibilità di accesso diretto dei singoli; pregiudiziale comunitaria). Simile condizione è assente rispetto all'ordinamento delle NU e alle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza (che pure pretendono, in casi come il presente, una diretta applicabilità e un primato negli ordinamenti nazionali e dell'UE). L'assenza di una Corte cui possano accedere i singoli per tutelare i propri diritti fondamentali, infatti, impedisce la trasposizione della dottrina Solange e gli sforzi fatti dallo stesso Consiglio di sicurezza per una relativa "giurisdizionalizzazione" delle procedure di congelamento dei patrimoni dei sospetti fiancheggiatori del terrorismo islamico (creazione di un "Mediatore" cui rivolgere reclami) non sono considerate sufficienti da parte delle Corti europee (soprattutto dalla Corte di giustizia nelle varie sentenze sul noto caso Kadi).
2014
Guazzarotti, Andrea
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/2026212
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact