Qualora l’inadempimento di un’obbligazione cagioni un pregiudizio irreversibile ad un interesse non patrimoniale, rilevabile da un esame della causa contrattuale e non necessariamente ascrivibile alla categoria dei diritti inviolabili, il creditore può ottenerne il ristoro secondo le regole della responsabilità ex contractu.

Tribunale di Matera – Sez. Pisticci 7 novembre 2012

ZUCCONELLI, Gianluca
2013

Abstract

Qualora l’inadempimento di un’obbligazione cagioni un pregiudizio irreversibile ad un interesse non patrimoniale, rilevabile da un esame della causa contrattuale e non necessariamente ascrivibile alla categoria dei diritti inviolabili, il creditore può ottenerne il ristoro secondo le regole della responsabilità ex contractu.
2013
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