Nel nostro ordinamento non è ammessa l'autonoma categoria del danno esistenziale, risultando precluso – all’interno dell’unica fattispecie risarcibile del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. – il separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.). In sede di liquidazione, tuttavia, resta fermo l’obbligo del giudice di tener conto di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente patiti dalla vittima nel caso di specie, mediante l’adeguata personalizzazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali.

Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2013, n. 21716, Danno esistenziale

PEPE, Alessandro
2014

Abstract

Nel nostro ordinamento non è ammessa l'autonoma categoria del danno esistenziale, risultando precluso – all’interno dell’unica fattispecie risarcibile del danno non patrimoniale, ex art. 2059 c.c. – il separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.). In sede di liquidazione, tuttavia, resta fermo l’obbligo del giudice di tener conto di tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale concretamente patiti dalla vittima nel caso di specie, mediante l’adeguata personalizzazione della somma dovuta a titolo risarcitorio, che risulterebbe dalla mera applicazione delle tabelle di liquidazione dei danni biologici e morali.
2014
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