Il patto parasociale con cui taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c. Legittimati attivi a pretenderne l’adempimento sono, non solo il terzo beneficiario (cioè la società), ma anche i singoli soci stipulanti, indipendentemente dalla permanenza o meno della qualità di socio in capo a questi ultimi. La pretesa da parte dello stipulante all’adempimento in favore del terzo beneficiario, inoltre, è legittima – pur a seguito di valida rinuncia alla prestazione da parte di quest’ultimo – allorquando lo stipulante abbia un interesse diretto all’adempimento in favore del terzo e non sussista un formale divieto di questi alla prestazione.
Cass. civ., sez. I, 11 luglio 2013, n. 17200, Contratto a favore di terzi e patto parasociale
PEPE, Alessandro
2013
Abstract
Il patto parasociale con cui taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società integra la fattispecie del contratto a favore di terzi, ex art. 1411 c.c. Legittimati attivi a pretenderne l’adempimento sono, non solo il terzo beneficiario (cioè la società), ma anche i singoli soci stipulanti, indipendentemente dalla permanenza o meno della qualità di socio in capo a questi ultimi. La pretesa da parte dello stipulante all’adempimento in favore del terzo beneficiario, inoltre, è legittima – pur a seguito di valida rinuncia alla prestazione da parte di quest’ultimo – allorquando lo stipulante abbia un interesse diretto all’adempimento in favore del terzo e non sussista un formale divieto di questi alla prestazione.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.