Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 c.p. non è necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati e la loro interazione rispetto al programma criminoso, essendo dirimente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.

Associazione per delinquere

CASTALDELLO, Cosetta
2012

Abstract

Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 416 c.p. non è necessaria la reciproca conoscenza di tutti gli associati e la loro interazione rispetto al programma criminoso, essendo dirimente la consapevolezza e volontà di partecipare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata e finalizzata secondo lo schema legale.
2012
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