Dopo aver individuato le coordinate costituzionali del concetto di perequazione urbanistica, si sono esaminati i limiti dell'esercizio del potere conformativo in senso perequativo. Muovendo, poi, dal fondamento costituzionale della compensazione urbanistica si è pervenuti alla conclusione che la decisione dell'amministrazione comunale sarebbe contraria al principio di buon andamento laddove gli strumenti urbanistici non prevedano un termine di scadenza dei diritti edificatori. Inoltre, si è osservato come il tema della commerciabilità dei diritti edificatori sia variamente disciplinato dalle leggi regionali. Si è altresì posto in rilievo come la trascrizione nei pubblici registri dei contratti di diritto privato che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, ex art. 2643 n. 2-bis c.c., non consenta di accertare se i diritti siano stati già utilizzati in tutto o in parte a fini edificatori. In conclusione, tutti i diritti edificatori rinvengono la loro fonte genetica nel potere pianificatorio; non soltanto contratti di diritto privato ma anche accordi amministrativi possono trasferire diritti edificatori; gli accordi amministrativi possono anche costituire diritti edificatori e stabilire le condizioni al ricorrere delle quali questi si estinguono.
Il trasferimento dei diritti edificatori: profili pubblicistici
MALTONI, Andrea
2012
Abstract
Dopo aver individuato le coordinate costituzionali del concetto di perequazione urbanistica, si sono esaminati i limiti dell'esercizio del potere conformativo in senso perequativo. Muovendo, poi, dal fondamento costituzionale della compensazione urbanistica si è pervenuti alla conclusione che la decisione dell'amministrazione comunale sarebbe contraria al principio di buon andamento laddove gli strumenti urbanistici non prevedano un termine di scadenza dei diritti edificatori. Inoltre, si è osservato come il tema della commerciabilità dei diritti edificatori sia variamente disciplinato dalle leggi regionali. Si è altresì posto in rilievo come la trascrizione nei pubblici registri dei contratti di diritto privato che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori, ex art. 2643 n. 2-bis c.c., non consenta di accertare se i diritti siano stati già utilizzati in tutto o in parte a fini edificatori. In conclusione, tutti i diritti edificatori rinvengono la loro fonte genetica nel potere pianificatorio; non soltanto contratti di diritto privato ma anche accordi amministrativi possono trasferire diritti edificatori; gli accordi amministrativi possono anche costituire diritti edificatori e stabilire le condizioni al ricorrere delle quali questi si estinguono.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.