Il lavoro costituisce il commento all'art. 2137 c.c., rubricato "Responsabilità dell'imprenditore agricolo", e si inserisce nel volume del Commentario del cod. civ. dedicato agli artt. da 2118 a 2187 del c.c. La disposizione analizzata, nella sua apparente semplicità (essa, infatti, dispone che "l'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura") è foriera di numerosi dubbi interpretativi. A tale disposizione, peraltro, dev’essere al contempo attribuita grande importanza sul piano sistematico, intendendo il legislatore attribuire, con essa, la più ampia pienezza all’allora nuovo concetto di impresa agricola così come introdotto e delineato nell’art. 2135 c.c.Così che la rilevanza della disposizione deve rinvenirsi non tanto nella previsione – tutto sommato scontata – della necessità di osservare le norme di legge nell’esercizio dell’attività agricola quanto nell’inciso «anche se esercita l’impresa su fondo altrui». Al tempo stesso, la disposizione non può neppure essere sopravvalutata: deve senz’altro convenirsi con chi ritiene che essa risulti priva di portata autonomamente precettiva, e non introduca una nuova e autonoma forma di responsabilità, distinta ed ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal medesimo codice.
La responsabilità dell'imprenditore agricolo
RUSSO, Luigi
2013
Abstract
Il lavoro costituisce il commento all'art. 2137 c.c., rubricato "Responsabilità dell'imprenditore agricolo", e si inserisce nel volume del Commentario del cod. civ. dedicato agli artt. da 2118 a 2187 del c.c. La disposizione analizzata, nella sua apparente semplicità (essa, infatti, dispone che "l'imprenditore, anche se esercita l'impresa su fondo altrui, è soggetto agli obblighi stabiliti dalla legge concernenti l'esercizio dell'agricoltura") è foriera di numerosi dubbi interpretativi. A tale disposizione, peraltro, dev’essere al contempo attribuita grande importanza sul piano sistematico, intendendo il legislatore attribuire, con essa, la più ampia pienezza all’allora nuovo concetto di impresa agricola così come introdotto e delineato nell’art. 2135 c.c.Così che la rilevanza della disposizione deve rinvenirsi non tanto nella previsione – tutto sommato scontata – della necessità di osservare le norme di legge nell’esercizio dell’attività agricola quanto nell’inciso «anche se esercita l’impresa su fondo altrui». Al tempo stesso, la disposizione non può neppure essere sopravvalutata: deve senz’altro convenirsi con chi ritiene che essa risulti priva di portata autonomamente precettiva, e non introduca una nuova e autonoma forma di responsabilità, distinta ed ulteriore rispetto a quelle già disciplinate dal medesimo codice.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.