Il contributo in esame analizza in modo sistematico l'applicazione della direttiva 2003/49/CE alle ipotesi di pagamenti transfrontalieri di interessi nell'ambito di finanziamenti infragruppo. In particolare, viene presa in considerazione la possibilità di estendere il regime della direttiva del 2003 anche alla deducibilità degli interessi passivi da parte della società finanziata, e pagati alla società correlata finanziatrice. IN particolare, ci si interroga sulla compatibilità con i principi comunitari di norme nazionali che limitino la deducibili degli interessi passivi in capo al soggetto pagatore. L'analisi è svolta attraverso puntuali richiami a precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia e in particolare al caso "Schouten",dal quale tuttavia emerge, in modo coerente rispetto a quanto già indicato dalla dottrina italiana, che lo scopo della direttiva non possa essere esteso fino a regolare il regime di deducibili degli interessi passivi. In questo senso, la ratio perseguita dal legislatore comunitario del 2003 era essenzialmente solo quella di sterilizzare il meccanismo di ritenuta alla fonte sui pagamenti transfrontalieri e non di andare ad incidere sui sistemi impositivi statuali sui flussi reddituali stessi.
Vecchi e nuovi limiti all'armonizzazione della tassazione degli interessi transfrontalieri
GREGGI, Marco
2012
Abstract
Il contributo in esame analizza in modo sistematico l'applicazione della direttiva 2003/49/CE alle ipotesi di pagamenti transfrontalieri di interessi nell'ambito di finanziamenti infragruppo. In particolare, viene presa in considerazione la possibilità di estendere il regime della direttiva del 2003 anche alla deducibilità degli interessi passivi da parte della società finanziata, e pagati alla società correlata finanziatrice. IN particolare, ci si interroga sulla compatibilità con i principi comunitari di norme nazionali che limitino la deducibili degli interessi passivi in capo al soggetto pagatore. L'analisi è svolta attraverso puntuali richiami a precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia e in particolare al caso "Schouten",dal quale tuttavia emerge, in modo coerente rispetto a quanto già indicato dalla dottrina italiana, che lo scopo della direttiva non possa essere esteso fino a regolare il regime di deducibili degli interessi passivi. In questo senso, la ratio perseguita dal legislatore comunitario del 2003 era essenzialmente solo quella di sterilizzare il meccanismo di ritenuta alla fonte sui pagamenti transfrontalieri e non di andare ad incidere sui sistemi impositivi statuali sui flussi reddituali stessi.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.