Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 8 febbraio 2012, n. 1875 (ord.) che ha sancito che per le controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo; il consumatore può altresì adire un giudice competente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c. senza che tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche in pregiudizio dell'interesse del consumatore.

Foro del consumatore

BENINI, Giulia
2012

Abstract

Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 8 febbraio 2012, n. 1875 (ord.) che ha sancito che per le controversie concernenti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali relativi a strumenti finanziari la competenza territoriale è determinata ai sensi dell'art. 63 del codice del consumo; il consumatore può altresì adire un giudice competente ai sensi degli artt. 18, 19, 20 c.p.c. senza che tale giudice possa dichiarare la propria incompetenza anche in pregiudizio dell'interesse del consumatore.
2012
Competenza civile; competenza per territorio; contratti dei consumatori; contratti negoziati fuori dai locali commerciali; foro del consumatore; inderogabilità; derogabilità unilaterale.
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