Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 16 gennaio 2012, n. 444 che ha sancito che nella vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni per la denunzia dei vizi decorre dalla consegna della cosa. L'eventuale riparazione effettuata dal venditore prima della consegna del bene e che abbia posto rimedio ad un vizio sussistente prima della consegna stessa non concreta una condotta ingannevole diretta all'occultamento del vizio stesso.
Garanzia per vizi della cosa venduta
BENINI, Giulia
2012
Abstract
Breve rassegna dottrinale e giurisprudenziale a margine di Cass. civ. 16 gennaio 2012, n. 444 che ha sancito che nella vendita di cosa mobile, da consegnare al compratore in luogo diverso rispetto a quello dell'acquisto, il termine decadenziale di otto giorni per la denunzia dei vizi decorre dalla consegna della cosa. L'eventuale riparazione effettuata dal venditore prima della consegna del bene e che abbia posto rimedio ad un vizio sussistente prima della consegna stessa non concreta una condotta ingannevole diretta all'occultamento del vizio stesso.File in questo prodotto:
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